Presunzione di causa di servizio per neoplasie di militari esposti a uranio impoverito, onere della prova contraria a carico dell’Amministrazione (TAR Valle d’Aosta n. 14 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali contratte da militari impiegati in missioni internazionali o in altri contesti tipizzati, l’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010, come interpretato dall’Adunanza plenaria n. 13 del 2025, introduce una presunzione relativa di sussistenza del nesso causale. Il militare è onerato di dimostrare lo svolgimento del servizio in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia e che la patologia, di natura tumorale, sia espressiva di quel rischio. Solo a fronte di tale dimostrazione, l’Amministrazione è gravata dell’onere di fornire una specifica prova contraria, che si sostanzi nell’indicazione di una concreta e individualizzata genesi extra-lavorativa della patologia.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito italiano, dopo aver prestato servizio in missioni in Albania, Kosovo e Afghanistan in aree potenzialmente contaminate da uranio impoverito, contraeva una patologia tumorale e chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con due successivi pareri, e il Ministero della Difesa, con il conseguente decreto, escludevano la dipendenza e negavano l’equo indennizzo. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR, il quale disponeva una verificazione tecnica.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 13 del 7 ottobre 2025, secondo cui il sistema dell’equo indennizzo per causa di servizio è stato innovato dall’art. 603 del d.lgs. n. 66/2010 per le sole infermità tumorali contratte da personale impiegato in determinati contesti, con una rimodulazione degli oneri probatori. Il legislatore ha riconosciuto l’esistenza di un rischio professionale specifico, basato su una valutazione astratta della pericolosità delle operazioni svolte, al fine di superare le difficoltà probatorie connesse al caso concreto.
Ne consegue che il giudizio negativo del Comitato di verifica non può fondarsi sulla mera assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza la correlazione causale. Tale giudizio, per essere legittimo, deve dare atto che il richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio oppure che la patologia ha una genesi extra-lavorativa.
Nel caso di specie, il Collegio osserva che il militare è stato effettivamente impiegato in missione nei teatri operativi e che la patologia è di natura tumorale. La verificazione ha accertato la possibile esposizione a polveri contaminanti e l’inalazione di particelle di uranio impoverito, escludendo che la probabilità di contaminazione fosse trascurabile. Le conclusioni del verificatore, favorevoli all’Amministrazione, sono state superate: i criteri medico-legali non erano tutti integrati solo per la mancata conoscenza della dose assorbita, circostanza che non può ridondare a sfavore del militare, vista la presunzione normativa.
La Corte rileva che i pareri del Comitato si sono limitati a negare astrattamente la nocività dei contesti operativi, senza individuare una concreta causa alternativa. I pareri risultano quindi viziati per eccesso di potere. Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati annullati, con condanna delle Amministrazioni al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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