Improcedibilità parziale e conversione del rito nell’ottemperanza per mancata esecuzione su particelle non assegnate (TAR Puglia n. 89 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, dopo l’annullamento giurisdizionale, adotta atti che valgano a dare esecuzione al dictum del giudicato, ancorché tali atti siano impugnati per nullità o per vizi di legittimità. In tal caso, le censure avverso gli atti successivi al giudicato vanno trattate nella sede ordinaria del giudizio, previa conversione del rito ex art. 36, co. 2, c.p.a. Resta invece intatto l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulle istanze di acquisto o concessione relative a beni non compresi nella procedura oggetto del giudicato, con conseguente condanna all’esecuzione e riserva di nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato alla Regione Puglia un’istanza per l’acquisto o la concessione di una casa cantoniera e di terreni limitrofi. La Regione aveva invece pubblicato, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento regionale n. 23/2011, l’analoga istanza presentata da un istituto scolastico, senza dar corso alla domanda della ricorrente. Con sentenza n. 1045/2024, il TAR aveva accolto il ricorso per difetto di istruttoria e di motivazione, annullando gli atti di assegnazione e facendo salvo il riesercizio del potere.

La società aveva quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio, la Regione aveva adottato una serie di atti – tra cui l’atto dirigenziale n. 104/2025 e l’avviso pubblico per la concessione migliorativa dell’immobile – che la ricorrente aveva impugnato con tre atti di motivi aggiunti, deducendone la nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 e l’illegittimità in via derivata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente distinto due piani: da un lato, la domanda di ottemperanza relativa all’esecuzione del dictum concernente l’immobile “casa cantoniera” e la procedura di assegnazione annullata; dall’altro, l’obbligo della Regione di provvedere sull’istanza della ricorrente riguardante le particelle diverse e ulteriori (terreni), mai incluse nella procedura oggetto del giudizio.

Quanto al primo profilo, il Tribunale ha rilevato che l’atto dirigenziale n. 104/2025 e gli atti successivi, a prescindere dalla fondatezza delle eccezioni di rito e delle censure sollevate dalla ricorrente, valgono a dare esecuzione al dictum giudiziale. Di conseguenza, la domanda di ottemperanza è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dovendosi valutare il contegno dell’amministrazione nella sede ordinaria del giudizio, ove far valere l’eventuale elusione del giudicato.

Con riferimento alle particelle nn. 1762 e 1270, la Corte ha invece ritenuto fondata la domanda, poiché su tali beni sussisteva e sussiste l’obbligo della Regione di provvedere all’evasione dell’istanza della ricorrente, come già statuito nella sentenza passata in giudicato. La Regione è stata conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, provvedendo nel termine di sessanta giorni, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Il Collegio ha infine disposto la conversione del rito dell’ottemperanza in rito ordinario per la trattazione di tutte le questioni proposte con i motivi aggiunti, rimettendo la causa sul ruolo per l’udienza pubblica, con rinvio della regolazione delle spese alla sentenza definitiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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