Sanzione disciplinare della destituzione: i limiti del sindacato del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 465 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei fatti e la scelta della sanzione sono espressione di ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o palese irrazionalità. Il rischio di condizionamento dell’organo disciplinare, quale causa di incompatibilità, presuppone la medesimezza del procedimento nei confronti dello stesso incolpato e non una pluralità di procedimenti riguardanti diversi soggetti coinvolti nella stessa vicenda giudiziaria. La contestazione degli addebiti ex art. 14 d.P.R. n. 737/1981 deve indicare succintamente i fatti e la specifica trasgressione, ma il funzionario istruttore può — non deve — indicare la norma disciplinare ritenuta violata. L’Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti penali senza doverli ripetere, quando la sentenza di condanna sia stata annullata per prescrizione o altra causa di estinzione del reato, non integrando tale esito un giudicato assolutorio. Il vizio di disparità di trattamento presuppone la rigorosa prova dell’assoluta identità delle situazioni di fatto e di diritto.
Il Fatto
Un Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Lecce e successivamente collocato in quiescenza, veniva sottoposto a procedimento disciplinare all’esito di un procedimento penale. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 7.12.2023, pur dichiarando estinto il reato per prescrizione, aveva accertato la sussistenza della condotta di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-quater cod. pen.
Il Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Lecce, nella seduta del 14.10.2024, deliberava all’unanimità l’irrogazione della sanzione della destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737/1981. Il decreto veniva adottato dal Capo della Polizia in data 7.1.2025 e notificato all’interessato il successivo 5.3.2025. L’agente impugnava il provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo quattro motivi di doglianza: la violazione del giusto procedimento per la valutazione contestuale di più posizioni disciplinari; l’omessa indicazione delle fattispecie disciplinari violate nella contestazione; il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità; la disparità di trattamento rispetto ad altri procedimenti conclusisi con la sanzione minore della sospensione dal servizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha rigettato integralmente il ricorso, sviluppando un’articolata motivazione sui quattro ordini di censure.
Quanto al primo motivo, la circostanza che il Consiglio di Disciplina avesse valutato nella stessa data la posizione di più dipendenti coinvolti nella medesima vicenda giudiziaria non integra di per sé una causa di incompatibilità. Le cause di astensione e ricusazione, tassativamente previste dall’art. 16 d.P.R. n. 737/1981 e dall’art. 149 d.P.R. n. 3/1957, tutelano la terzietà dei componenti dell’organo rispetto al singolo procedimento e presuppongono un interesse personale nella vicenda. Il rischio di condizionamento lamentato dal ricorrente riguarderebbe invece una pluralità di procedimenti nei confronti di soggetti diversi — circostanza non contemplata dalla norma — e nessuna domanda di ricusazione era stata proposta. Il Collegio ha inoltre escluso rilievi sulla mancata turnazione dei componenti sindacali, non essendo prevista alcuna alternanza dalla disciplina di settore, con conseguente insussistenza del vizio di invalidità del parere.
Sul secondo motivo, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la contestazione degli addebiti, pur dovendo indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione, non richiede necessariamente l’indicazione della norma disciplinare violata, potendo il funzionario istruttore limitarsi alla descrizione del fatto. Nella specie, la contestazione conteneva comunque l’espresso richiamo all’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737/1981. Quanto alla sostituzione del componente sindacale, il TAR ha chiarito che la nomina dei supplenti dei membri di cui alla lettera c) dell’art. 16 d.P.R. n. 737/1981 è prerogativa esclusiva delle articolazioni provinciali dei sindacati e non del Questore, che può provvedere solo per i componenti di cui alla lettera b). La breve durata della fase deliberativa è stata ritenuta un mero sintomo di eccesso di potere, da riscontrare in concreto e non sufficiente, da sola, a inficiare la legittimità del provvedimento.
In ordine al terzo motivo, il Collegio ha ribadito il principio per cui le valutazioni dell’Amministrazione in materia disciplinare sfuggono al sindacato di legittimità del giudice, salvo che emergano travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o palese irrazionalità. Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva svolto un’autonoma attività istruttoria, esaminando le giustificazioni dell’incolpato e motivando specificamente la scelta sanzionatoria. Il TAR ha precisato che la sentenza di condanna annullata per prescrizione non integra un giudicato assolutorio e che l’Amministrazione può legittimamente utilizzare gli accertamenti penali senza doverli ripetere. La riqualificazione del reato operata in corso di causa è stata ritenuta un mero errore materiale di trascrizione del provvedimento. La scelta della destituzione non è risultata abnorme o sproporzionata rispetto alla gravità della condotta, contraria ai doveri assunti con il giuramento e lesiva del prestigio dell’Amministrazione.
Sull’ultimo motivo, infine, il Tribunale ha evidenziato che il vizio di disparità di trattamento presuppone una rigorosa prova dell’assoluta identità delle situazioni poste a confronto, prova non fornita dal ricorrente atteso che i precedenti invocati riguardavano fattispecie di tentativo o istigazione, caratterizzate da minor disvalore rispetto all’induzione consumata. Al contrario, altri appartenenti alla Polizia coinvolti nella medesima indagine erano stati destinatari della stessa sanzione, attestando una linea amministrativa omogenea e coerente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.