Destituzione del poliziotto e autonomia temperata del procedimento disciplinare (TAR Marche n. 194 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di autonomia temperata del procedimento disciplinare rispetto al processo penale non impone la sospensione della procedura disciplinare ogni volta che i fatti siano anche oggetto di indagine penale. La sospensione si giustifica solo quando la sanzione astrattamente irrogabile è particolarmente grave, l’istruttoria è complessa e l’amministrazione non dispone di elementi conoscitivi sufficienti, che solo le indagini penali possono fornire. Se gli addebiti disciplinari riguardano condotte autonome, non coincidenti con i fatti di reato, e l’istruttoria è completa, il procedimento può essere definito prima del giudizio penale. Resta ferma la necessità di una valutazione caso per caso, non essendo ammesso l’uso strumentale del principio secundum eventum.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso una Questura marchigiana, impugnava il decreto con cui il Capo della Polizia gli aveva inflitto la destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3, 4 e 6 del d.P.R. n. 737/1981, unitamente alla delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina e all’atto di contestazione degli addebiti.
La vicenda traeva origine da un episodio avvenuto in una discoteca e dalle successive condotte tenute dal ricorrente nei pressi della propria abitazione. Il procedimento disciplinare si era concluso mentre erano ancora in corso le indagini penali, inizialmente per tentato omicidio e poi derubricate in lesioni aggravate. Il ricorrente lamentava la violazione del principio di presunzione di innocenza e l’illegittimo mancato rinvio della procedura disciplinare all’esito del processo penale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina prioritariamente il motivo sulla pregiudizialità penale. Osserva che il principio di autonomia del procedimento disciplinare viene ormai invocato in modo strumentale, a seconda dell’esito: chi è stato sanzionato deduce che la procedura non poteva essere avviata; chi è stato sospeso e poi condannato in sede penale deduce il contrario. Da qui la necessità di una valutazione caso per caso.
Il collegio verifica se, in astratto e in concreto, la condotta ascritta potesse integrare illeciti disciplinari autonomi rispetto alle fattispecie penali. La risposta è affermativa: un appartenente alla Pubblica Sicurezza può tenere comportamenti rilevanti sul piano disciplinare prima, durante e dopo fatti di reato. Nella specie gli addebiti riguardavano l’ingresso gratuito in discoteca con esibizione del tesserino, il diverbio con un gruppo di ultras, la provocazione a un regolamento di conti e la discesa in strada con l’arma in pugno. Si tratta di condotte che, ove provate, non integrano alcun reato ma contrastano con lo status del personale di polizia.
Il Tribunale ritiene non convincente la ricostruzione del ricorrente. L’esame delle urine confermava lo stato di ebbrezza; la relazione di servizio di un collega presente in discoteca attestava il contegno tenuto; la perizia tecnica sui cellulari documentava i messaggi con cui il ricorrente invitava il gruppo a un regolamento di conti. La pregressa conoscenza con gli ultras risultava comprovata dal tenore confidenziale dei messaggi.
Quanto all’art. 7, n. 6, il collegio ritiene correttamente valutato il precedente disciplinare del 2017, anche alla luce del referto tossicologico che documentava ammissioni del ricorrente in tema di abuso di sostanze. Le condotte integravano inoltre la violazione degli artt. 12 e 13 del d.P.R. n. 782/1985. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione del diritto di rango costituzionale azionato.
Nota della Redazione
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