Terzo condono in zona vincolata: irrilevante la compatibilità paesaggistica (TAR Marche n. 192 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel condono edilizio di cui al D.L. n. 269/2003, l’art. 32, comma 27, lett. d) vieta la sanatoria degli abusi maggiori realizzati su immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali o regionali a tutela degli interessi idrogeologici e paesaggistici, anteriormente all’esecuzione delle opere. Il divieto opera anche in presenza di vincoli relativi e non soltanto di inedificabilità assoluta. Ne consegue l’irrilevanza del parere di compatibilità paesaggistica e della mancata rideterminazione dell’amministrazione preposta dopo la declaratoria di illegittimità della norma regionale di interpretazione autentica. Il richiamo alla Tipologia 1 della Tabella allegata alla legge n. 47/1985 è inconferente, perché quella tipologia presuppone proprio la non conformità urbanistica dell’opera.

Il Fatto

Il ricorrente presenta nel 2004 al Comune due istanze di condono edilizio ai sensi del D.L. n. 269/2003 e della L.r. Marche n. 23/2004: una per una veranda chiusa e l’altra per un manufatto in legno ad uso ripostiglio. Le pratiche si corredano del nulla osta paesaggistico provinciale e del certificato di fine lavori. Poiché i solleciti restano senza esito, il ricorrente agisce ex artt. 31 e 117 c.p.a. per far dichiarare l’inerzia del Comune e ottenere la nomina di un commissario ad acta.

Nelle more, il Comune definisce entrambe le pratiche con due dinieghi del 16.02.2018. A fondamento pone la declaratoria di illegittimità della L.r. n. 11/2008 ad opera della Corte cost. n. 290/2009, la ricaduta delle opere in area boschiva e in zona a vincolo idrogeologico, il contrasto con la disciplina urbanistica e l’incompletezza delle pratiche entro il termine triennale. Il ricorrente impugna i dinieghi con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo, essendo sopravvenuti i provvedimenti espressi che hanno definito i procedimenti.

Sul merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003 esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici e idrogeologici qualora siano non conformi alle norme urbanistiche. L’interpretazione autentica regionale, che limitava il divieto ai soli vincoli di inedificabilità assoluta, è caduta per effetto della Corte cost. n. 290/2009.

Il Collegio osserva che le opere ricadono in zona “Boschi e Foreste” del PRG, sottoposta a tutela orientata, e in area a vincolo idrogeologico. Ai fini dell’applicazione della norma statale rileva solo il fatto che gli abusi siano stati realizzati su immobili soggetti a vincolo, risultando irrilevante che la Provincia li abbia ritenuti compatibili. Il ricorrente non offre alcun elemento per dimostrare la conformità urbanistica, mentre il richiamo alla Tipologia 1 è inconferente, perché quella Tabella presuppone la non conformità.

Il Tribunale ritiene altresì irrilevante che, dopo la Corte cost. n. 290/2009, la Provincia non si sia rideterminata. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che il condono del 2003 non sia consentito per gli abusi maggiori commessi in zona vincolata ante opera, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo, e che sia inutile la richiesta del parere di compatibilità paesaggistica, versandosi in un divieto posto direttamente dal legislatore (vengono citate Cons. Stato n. 1451/2024, n. 7318/2023, n. 7014/2020, n. 7103/2019 e Corte cost. nn. 252/2022, 117/2015 e 225/2012).

Quanto alla prospettata formazione del silenzio assenzo, il Collegio rileva che la questione non trova riscontro nei motivi di ricorso e non può essere esaminata. Non emergono infine elementi per inoltrare la denuncia ex art. 331 c.p.p. per il reato ex art. 323 cod. pen. I motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione delle spese per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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