Ottemperanza per la Carta docente: il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3452 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo accoglie il ricorso qualora l’Amministrazione non provi l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato. L’inerzia dell’Amministrazione legittima la nomina di un Commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore, decorso il termine assegnato per l’adempimento. L’attività commissariale, affidandosi a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, non comporta compenso in quanto rientra nei compiti istituzionali.
Il Fatto
Il ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 1.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione nell’aprile 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano.
Nonostante il giudicato, l’Amministrazione scolastica non aveva provveduto a eseguire la sentenza. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a erogare la Carta docente e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, ritenendo che ricorressero tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza. In primo luogo, ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal cancelliere del Tribunale di Milano. Ha inoltre accertato che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non aveva fornito prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza. Tale inerzia ha determinato l’accoglimento del ricorso, con la conseguente condanna dell’Amministrazione scolastica a erogare l’importo dovuto entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale Commissario ad acta, con l’espressa precisazione che lo stesso assumerà le funzioni solo se investito dal creditore decorso il termine assegnato all’Amministrazione. Il Commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, senza alcun compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.