Acquisto di immobile da locare a caserma dei Carabinieri: ammissibilità e oneri di adeguamento (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 34 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo è ammissibile sotto il profilo soggettivo se formulata dal Sindaco, ma è inammissibile in senso oggettivo se riguarda una fattispecie concreta e non una questione di carattere generale ed astratto. Il quesito, riformulato d’ufficio in via generale, è fondato sul principio per cui l’acquisto di un immobile da parte di un Comune per concederlo in locazione ad altra amministrazione dello Stato è ammissibile ove risponda al miglior soddisfacimento di un interesse pubblico, la cui valutazione spetta unicamente all’ente locale. Le spese di “accasermamento”, ossia di adeguamento funzionale dell’immobile alle esigenze della caserma, gravano esclusivamente sul Ministero dell’Interno e non possono essere assunte dall’ente locale.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Vinchiaturo ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo per il Molise, prospettando l’intenzione di avviare una procedura di evidenza pubblica per l’acquisto di un immobile da destinare a caserma dei Carabinieri. L’immobile sarebbe stato poi locato al Comando provinciale dell’Arma, con le spese di adeguamento funzionale a carico esclusivo di quest’ultima. L’ente evidenziava un triplice interesse pubblico: garantire la presenza dei Carabinieri sul territorio, acquisire un nuovo bene al patrimonio comunale con un’entrata da canone di locazione, e liberare l’attuale immobile, di proprietà comunale, per altre funzioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente escluso che la richiesta potesse rientrare nell’ambito dell’art. 2, comma 1, l. n. 1/2026, che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo il potere di rendere pareri anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete, ma solo in relazione all’attuazione del PNRR e del PNC. La formulazione della norma, secondo la Sezione, non consente un’interpretazione estensiva, che avrebbe comportato la dichiarazione di irricevibilità del quesito per indeterminatezza, non essendo indicato il valore del contratto di locazione.
La Sezione ha poi verificato l’ammissibilità della richiesta ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è stata ritenuta ammissibile in quanto formulata dal Sindaco, organo di vertice dell’ente legittimato a richiedere l’intervento interpretativo della Corte. Sotto il profilo oggettivo, invece, la richiesta è stata dichiarata inammissibile come formulata, poiché, pur rientrando nella materia della contabilità pubblica, aveva ad oggetto una fattispecie concreta e non un quesito astratto, interferendo con valutazioni specifiche attinenti alla concreta attività gestionale dell’ente.
Tuttavia, la Sezione ha ritenuto di poter fornire una risposta in via generale ed astratta, riformulando d’ufficio il quesito nella sua parte essenziale: se un ente locale possa acquistare un immobile da locare a caserma senza sopportare gli oneri di adeguamento funzionale. Sul punto, la Sezione ha richiamato il precedente SRCBAS/1/2026/PAR, che ha affermato il principio per cui le spese di “accasermamento” gravano esclusivamente sul Ministero dell’Interno, ma ha precisato che quel precedente riguardava una diversa fattispecie, in cui l’ente intendeva compartecipare finanziariamente alla realizzazione dei lavori di adeguamento di un immobile di sua proprietà.
Il precedente più prossimo al quesito riformulato è stato individuato nella deliberazione SRCLOM/364/2025/PAR, richiamata integralmente. Secondo tale orientamento, l’acquisto di un immobile da concedere in locazione ad altra amministrazione dello Stato è ammissibile se risponde al miglior soddisfacimento di un interesse pubblico, nel rispetto dei canoni di tutela della concorrenza e parità di trattamento, con attenta valutazione della congruità del corrispettivo. La Sezione ha aggiunto che l’ente, nella decisione finale, deve considerare tutte le alternative, inclusa l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento e la valorizzazione di immobili già appartenenti al patrimonio disponibile, motivando adeguatamente le proprie valutazioni.
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Nota della Redazione
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