Detenzione domiciliare per salute e prescrizioni: no rivalutazione della pericolosità (Cass. pen. Sez. I n. 32875 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo della detenzione domiciliare per ragioni di salute, disposto per l’intervenuto decorso del tempo in regime di differimento provvisorio della pena, costituisce una nuova applicazione di misura alternativa e non una rivalutazione in senso peggiorativo della pericolosità del condannato. Le prescrizioni imposte sono funzionalmente correlate a tale tipologia di misura e non integrano nuove limitazioni di libertà prive di motivazione. È pertanto onere del sottoposto prospettare al Magistrato di Sorveglianza le esigenze di spostamento o mobilità, al fine di ottenere, se del caso, le relative autorizzazioni. Il ricorso che deduca il vizio di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza aveva applicato nei confronti del condannato la detenzione domiciliare per ragioni di salute, in luogo del differimento provvisorio della pena. In motivazione il Tribunale confermava la serietà del quadro patologico e riteneva la misura adeguata a contemperare le esigenze di cura con la tutela della collettività da possibili condotte devianti.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo deduceva vizio di motivazione, lamentando che il provvedimento non teneva conto delle autorizzazioni concesse in precedenza dal Magistrato di Sorveglianza, specie quanto ai possibili spostamenti per ragioni diverse da quelle sanitarie: si sarebbe trattato di nuove limitazioni di libertà non sorrette da specifica motivazione. Con il secondo motivo riprendeva il tema sotto il profilo della asserita violazione del principio di proporzionalità delle limitazioni di libertà, per essere stato disposto un aggravamento delle precedenti prescrizioni non correlato ad alcun incremento di pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione giuridica del provvedimento impugnato: il Tribunale di Sorveglianza, con la decisione gravata, ha rinnovato la misura della detenzione domiciliare per l’intervenuto decorso del tempo in regime di differimento della pena.
Da tale qualificazione la Corte fa discendere la conseguenza decisiva: si tratta di una nuova applicazione di misura alternativa alla detenzione, e non di una modificazione peggiorativa di una misura in atto. Il giudice di merito, dunque, non ha rivalutato la pericolosità del condannato, ma ha nuovamente esercitato il potere di scelta e conformazione della misura alternativa.
Su questo presupposto la Corte esamina le prescrizioni imposte, rilevando che esse risultano funzionalmente correlate a detta tipologia di misura alternativa e non sono frutto di una rivalutazione in senso peggiorativo della pericolosità del sottoposto. Viene così esclusa la dedotta assenza di motivazione sulle nuove limitazioni di libertà: le prescrizioni non costituiscono un aggravamento autonomo, ma il contenuto tipico della misura applicata.
Quanto alle esigenze di mobilità prospettate dal ricorrente, la Corte afferma che è facoltà del sottoposto rappresentarle al competente Magistrato di Sorveglianza, al fine di ottenere, se del caso, nuove autorizzazioni. Il profilo non attiene dunque alla legittimità del provvedimento di rinnovo, ma alla fase esecutiva e alla competenza del giudice deputato alla vigilanza sulle modalità di esecuzione.
Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria determinata in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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