Rescissione del giudicato e conoscenza effettiva del processo in assenza (Cass. pen. Sez. I n. 21228 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., la legittimità della dichiarazione di assenza e, correlativamente, l’esclusione della fondatezza del rimedio, non possono fondarsi su mere presunzioni, ma richiedono l’accertamento in positivo della conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato, quale conoscenza reale e non legale. La nomina di un difensore di fiducia e la regolare notifica degli atti al difensore domiciliatario costituiscono solo elementi rimessi al vaglio del giudice, non prova automatica della volontaria sottrazione al processo. La mancanza di diligenza informativa dell’imputato non integra di per sé la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, né consente di invertire l’onere probatorio. Il giudice deve accertare caso per caso l’esistenza di un effettivo rapporto processuale tra assistito e difensore, con motivazione congrua sulle ragioni della ritenuta conoscenza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta dal condannato, ex art. 629-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza irrevocabile che lo aveva condannato per reati fallimentari. A fondamento del rigetto, il giudice di merito ha rilevato che la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di rinvio, disposto dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, era stata eseguita regolarmente al difensore domiciliatario e che l’istante non aveva fornito prova di non essere stato informato dello svolgimento del processo e dell’impossibilità di proporre impugnazione.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, denunciando la violazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen. per la ritenuta regolarità della notifica, la violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. in ordine alla necessità di prova della mancata conoscenza e un vizio di motivazione nella valutazione delle comunicazioni tra i difensori.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato, muovendo da una premessa interpretativa consolidata. A rendere legittima la dichiarazione di assenza, e quindi a escludere la fondatezza della rescissione, è l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, non potendosi desumere automaticamente dalla sua negligenza informativa la volontà di sottrarsi al processo. La Suprema Corte richiama sul punto un orientamento prevalente (Sez. V n. 23670 del 03.06.2025; Sez. VI n. 44089 del 23.10.2024; Sez. V n. 37154 del 18.09.2024), segnalando l’opposto indirizzo di Sez. III n. 15124 del 28.03.2024.

Il Collegio sottolinea che la nuova disciplina del processo in assenza, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, ha recepito gli arresti delle Sezioni Unite n. 23948 del 28.11.2019, dep. 2020, e della giurisprudenza europea (Corte EDU, Somogyi c. Italia del 18 maggio 2004 e Sejdovic c. Italia del 10 novembre 2004), smantellando il sistema di presunzioni del regime previgente e sostituendo alla conoscenza legale il principio di effettività. Il processo può procedere in mancanza dell’imputato solo se vi è certezza della sua conoscenza effettiva e della volontarietà della mancata partecipazione, con accertamento concreto rimesso al giudice.

Il novellato art. 420-bis cod. proc. pen. impone di tener conto di una serie di fattori, tra cui la nomina del difensore di fiducia, che costituisce però solo uno degli elementi di valutazione, insieme alle modalità di notifica e agli atti compiuti prima dell’udienza. La Corte ribadisce che non può ritenersi sufficiente, neppure sul piano presuntivo, la nomina del difensore di fiducia, né la notifica al medesimo, per dimostrare la conoscenza effettiva e la volontaria sottrazione: occorre accertare caso per caso un effettivo rapporto processuale tra assistito e difensore, con motivazione congrua sulle ragioni del convincimento.

Nel caso concreto, la Corte di appello ha compiuto una verifica penetrante, desumendo la conoscenza effettiva della pendenza del processo non solo dalla nomina di due difensori di fiducia, uno dei quali domiciliatario, ma anche dalla mancata allegazione di elementi fattuali dotati di forza dimostrativa. Il ricorrente, in particolare, non ha allegato circostanze idonee a dimostrare il contrario, e dalle comunicazioni tra i difensori non poteva ricavarsi l’omessa informazione all’assistito. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

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