Reddito di cittadinanza, falsa DSU integra reato anche dopo la concessione (Cass. pen. Sez. IV n. 37995 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reddito di cittadinanza, integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019, la condotta di chi utilizzi una dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’ISEE ideologicamente falsa, omettendo di indicare la titolarità di partita IVA e la disponibilità di un ingente patrimonio mobiliare. La norma sanziona non solo chi rende, ma anche chi utilizza dichiarazioni o documenti falsi. Ai fini della configurabilità del reato non è necessaria la presentazione di una nuova domanda di accesso al beneficio: rileva l’utilizzo del documento falso per la verifica della permanenza dei presupposti e la conseguente prosecuzione della percezione del beneficio. La consapevolezza della falsità può desumersi dal fatto che le circostanze omesse riguardino la sfera economica dell’autore.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda una persona condannata, in esito a giudizio abbreviato, per due ipotesi di reato connesse alla percezione del reddito di cittadinanza. Il capo 1) concerneva l’omessa indicazione, nella DSU del 25.01.2019, della titolarità di partita IVA e della disponibilità di un patrimonio mobiliare impiegato in scommesse on line. Il capo 2) riguardava analoghe omissioni nella DSU presentata il 21.01.2020, finalizzata alla verifica della permanenza dei presupposti del beneficio.
La sentenza di primo grado era stata confermata in appello. La Corte di cassazione, con una precedente pronuncia, aveva annullato limitatamente al capo 2), rilevando l’omessa motivazione sul dedotto travisamento della prova, giacché la dichiarazione non era stata sottoscritta dall’imputata ma da un terzo. Il giudice del rinvio aveva nuovamente affermato la responsabilità, estendendo al capo 2) il ragionamento già svolto sul capo 1), divenuto definitivo, in ragione di un unitario disegno criminoso. Da qui il nuovo ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte prende le mosse dalla sentenza rescindente, dalla quale emerge la distinzione tra i due capi di imputazione. Il capo 1) concerneva il momento di presentazione della domanda di concessione del beneficio; il capo 2) riguardava la fase successiva, di verifica della permanenza dei presupposti. In entrambi i casi la condotta contestata è di natura omissiva: l’omessa indicazione, nella DSU, di elementi non compatibili con la prestazione assistenziale richiesta.
Il ricorrente sosteneva l’errata applicazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., assumendo che il giudice del rinvio avesse disatteso la distinzione operata dalla Cassazione, condannando per un fatto di cui lo stesso giudice aveva ammesso di non avere prova. La Corte disattende la censura sul piano del vincolo del giudicato: una volta definitivo l’accertamento sul capo 1), il giudice del rinvio era tenuto soltanto all’obbligo motivazionale, senza alcuna indicazione di principi di diritto.
Nel merito, la Corte ribadisce che la fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 sanziona non solo chi rende, ma anche chi utilizza dichiarazioni o documenti falsi. Non rileva, pertanto, la sottoscrizione materiale della dichiarazione da parte di un terzo: ciò che assume rilievo è l’utilizzo dell’atto ideologicamente falso nella piena consapevolezza della sua non veridicità, desumibile dal fatto che le circostanze omesse attengono alla sfera economica dell’autore.
La Corte chiarisce poi il nesso tra le due imputazioni. Il primo reato attiene all’iter di presentazione della domanda; il secondo alla verifica della permanenza dei presupposti. In questa seconda fase l’INPS procede sulla base delle informazioni già dichiarate ai fini ISEE, senza che sia necessaria una nuova domanda. La condotta contestata al capo 2) non è, dunque, autonoma rispetto a quella del capo 1), essendo finalizzata a evitare la decadenza o la riduzione del beneficio.
Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali. La motivazione del giudice del rinvio risulta logicamente coerente con l’accertamento definitivo e con il quadro probatorio complessivo.
Nota della Redazione
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