Patteggiamento in appello non richiede motivazione su proscioglimento ex art 129cpp (Cass. pen. Sez. II n. 24731 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che accoglie la richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. Il controllo demandato al giudice è limitato alla legalità della pena, perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta. In ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. La pena illegale non può dunque farsi discendere dalla dedotta violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., in difetto di una sanzione contraria all’assetto normativo vigente o eccedente il limite legale per genere, specie o quantità.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 23/01/2026, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Brindisi del 10/09/2020 e su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., aveva rideterminato la pena complessiva per due imputati, riconoscendo la continuazione con reati giudicati in altri procedimenti.
Avverso tale sentenza i difensori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 129 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, con conseguente applicazione di una pena illegale.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha dichiarato inammissibili i ricorsi per indeducibilità delle censure. Il controllo che il giudice di appello deve effettuare sulla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena: il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può soltanto accogliere o rigettare la richiesta.
La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 5466 del 28/01/2004 e, nello stesso senso, Sez. V n. 7333 del 13/11/2018, Sez. III n. 19983 del 09/06/2020.
Ne deriva che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. In ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, come affermato da Sez. IV n. 52803 del 14/09/2018, Sez. II n. 22002 del 10/04/2019 e Sez. V n. 15505 del 19/03/2018.
La Corte precisa inoltre che nella specie non viene in rilievo una sanzione contraria all’assetto normativo vigente o eccedente il limite legale per genere, specie o quantità, mentre il motivo di ricorso muove dalla premessa di ritenere la pena illegale quale conseguenza della violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso, l’inammissibilità è pronunciata senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione in rapporto di specialità rispetto a quella della prima parte dello stesso comma, che dispone la trattazione camerale partecipata dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato. All’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stabilita in misura di euro tremila.
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Nota della Redazione
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