Onere di verifica del titolo abilitativo per gestione rifiuti (Cass. pen. Sez. 3 n. 9208 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati ambientali, l’omessa indicazione all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, delle prescrizioni ex artt. 318-bis e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 non costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale, trattandosi di procedura non obbligatoria. Il produttore di rifiuti che li conferisce a terzi ha l’onere di accertare il possesso del titolo abilitativo da parte del gestore, con la conseguenza che la consegna a soggetto non autorizzato integra il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, a titolo di concorso anche colposo, non essendo sufficienti le rassicurazioni verbali o l’esibizione di un permesso scaduto. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa in caso di condotte plurime, abituali e reiterate, quali il reiterato conferimento di rifiuti in assenza del titolo abilitativo.

Il Fatto

Il Tribunale di Palmi ha condannato quattro imputati alla pena della multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256 d.lgs. n. 152 del 2006, per aver effettuato una gestione non autorizzata di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo. L’attività veniva svolta in un terreno adibito a cava di sabbia e ghiaia, il cui permesso di costruire rilasciato al titolare era ormai scaduto, con conferimento di materiale proveniente da demolizioni edilizie in assenza di idonea certificazione.

Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, tra l’altro, l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, la violazione della procedura di cui agli artt. 318-bis e ss. d.lgs. n. 152 del 2006, il difetto di prova in ordine al danno patrimoniale risarcibile alla parte civile e la mancata concessione dei benefici di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che, essendo stata inflitta la sola pena pecuniaria, la sentenza era impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione. Ha poi dichiarato estinto per morte il reato nella posizione di uno degli imputati, deceduto dopo la sentenza di primo grado, annullando senza rinvio la decisione e revocando le statuizioni civili nei suoi confronti.

Con riferimento alle censure degli altri ricorrenti, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze relative all’elemento oggettivo del reato, evidenziando che l’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, vigente ratione temporis, sanziona l’attività svolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta, nonché quella posta in essere in violazione delle prescrizioni imposte. Nel caso di specie, l’autorizzazione era scaduta e non era stata fornita la certificazione di esenzione da sostanze inquinanti del materiale conferito, condizione necessaria per il riporto di materiale da altri siti.

Quanto alla posizione dell’amministratore unico della società appaltatrice, la Corte ha escluso la configurabilità dell’errore ex art. 48 cod. pen., affermando il principio secondo cui colui che conferisce rifiuti a terzi ha il dovere di accertare la sussistenza del titolo abilitativo, non bastando le rassicurazioni verbali né l’esibizione di un permesso scaduto. Il reato, essendo una contravvenzione punibile anche a titolo di colpa, non consente di invocare l’ignoranza scusabile sulla liceità dell’attività altrui. Ha infine ritenuto inapplicabile la particolare tenuità del fatto in ragione del carattere continuo e ripetitivo dell’attività abusiva, del considerevole quantitativo di materiale sversato e della prossimità del deposito a uno stagno naturale, elementi che integrano la fattispecie del reato eventualmente abituale di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006.

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, della somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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