Sostituzione di persona e falsità documentale concorrono materialmente se condotte distinte (Cass. pen. Sez. V n. 34297 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di sostituzione di persona, in virtù della clausola di riserva contenuta nell’art. 494 cod. pen., è assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione dell’art. 494 cod. pen. sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica. Si ha invece concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinarne o meno il riconoscimento; il relativo giudizio di fatto è insindacabile in sede di legittimità se non contraddittorio e se dà conto anche solo dell’esistenza di numerosi precedenti penali.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 25.03.2026, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per furto aggravato, tentata truffa, contraffazione di documento di identificazione personale e sostituzione di persona, limitatamente a quest’ultimo reato e alla contraffazione, rideterminando la pena in anni uno e mesi uno di reclusione ed escludendo le circostanze attenuanti generiche.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: vizio della motivazione sulla credibilità del narrato della persona offesa in ordine alla data del furto del documento; violazione degli artt. 477, 482 e 494 cod. pen. per non avere la Corte territoriale applicato la clausola di sussidiarietà; infine violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla sola esistenza di precedenti penali.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il rilievo di contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa non si confronta con la motivazione diffusa e non manifestamente illogica della sentenza impugnata, che ha spiegato perché la tesi difensiva — la consegna volontaria del documento per ottenere un finanziamento — fosse insostenibile. Il motivo è, inoltre, privo di decisività: anche qualora la persona offesa fosse stata concorrente morale nella contraffazione e nell’utilizzazione del documento, il suo contributo non eliderebbe la responsabilità dell’autore materiale, ammessa dallo stesso ricorrente.

Il secondo motivo è stato respinto nel merito. La Corte ha richiamato la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di sostituzione di persona è assorbito solo in presenza di un unico fatto riconducibile a entrambe le previsioni normative, mentre sussiste concorso materiale quando le condotte sono azioni diverse e separate. Sul punto sono citate Sez. 5 n. 9407 del 2025, Sez. 6 n. 13328 del 2015, Sez. 2 n. 6597 del 2013, Sez. 2 n. 8754 del 2005 e Sez. 5 n. 4981 del 1998.

Nel caso concreto il ricorrente ha posto in essere una pluralità di fatti: prima ha contraffatto il documento apponendovi la propria fotografia, poi se ne è servito per trarre in errore il personale dell’esercizio commerciale sulla propria identità. Corretta è dunque la decisione che ha riconosciuto il concorso materiale tra la falsità materiale in certificazione amministrativa commessa dal privato e la sostituzione di persona.

Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che il giudice può esaminare anche un solo elemento tra quelli dell’art. 133 cod. pen., purché idoneo a fondare o escludere il beneficio, e che il relativo giudizio di fatto è insindacabile in sede di legittimità se non contraddittorio e se dà conto anche solo della presenza di numerosi precedenti penali (richiamate Sez. 2 n. 23903 del 2020 e Sez. 5 n. 43952 del 2017). Nel caso di specie la Corte territoriale ha evocato due precedenti penali per delitti contro il patrimonio e in materia di armi. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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