Detenzione di stupefacente desunta dalla relazione di fatto con l’alloggio (Cass. pen. Sez. VI n. 29745 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso nella detenzione illecita di stupefacente, la prova della condotta non può fondarsi sul solo dato della presenza nell’alloggio ove la sostanza è custodita. Assume rilievo decisivo la relazione di fatto con l’immobile e con i beni ivi custoditi, desumibile dalla condotta processuale di chi rivendichi la restituzione delle somme sequestrate. Tale relazione dimostra la signoria sul bene e rende logicamente inconciliabile l’ipotesi della connivenza non punibile, concepibile solo rispetto a un reato commesso da terzi. È inammissibile il ricorso che, contrapponendo una lettura alternativa delle risultanze, solleciti una diversa valutazione del fatto, sottratta al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino conferma la sentenza del Tribunale di Torino che, per una fattispecie di detenzione di stupefacente all’interno di un monolocale, aveva condannato i ricorrenti per la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. La stessa Corte assolve invece il terzo co-imputato, ritenendolo presente nell’alloggio solo occasionalmente perché sottoposto altrove ad arresti domiciliari per altra causa.

Gli imputati propongono ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità. Si duole in particolare che la Corte territoriale abbia ricavato il concorso nella detenzione dal solo dato della presenza nell’alloggio, senza spiegare il contributo materiale o morale offerto, e che non abbia distinto la figura del concorso da quella della mera tolleranza. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte esclude anzitutto il dedotto travisamento per omissione. La censura è a-specifica: la mancata allegazione del verbale contenente la deposizione del teste impedisce di verificare l’asserita omissione valutativa. Il motivo è quindi inammissibile su questo punto.

Quanto all’illogicità della motivazione, la Corte rileva che non sussiste alcuna contraddizione nel confermare la condanna dei due ricorrenti e nell’assolvere il co-imputato. La Corte territoriale ha utilizzato un criterio razionale: l’essere il terzo soggetto agli arresti domiciliari in altro luogo introduceva un dubbio ragionevole sulla stabilità del suo legame con l’alloggio.

Né la sentenza impugnata ha trascurato l’assenza di prova su chi vantasse un diritto di godimento sull’immobile: circostanza esplicitamente considerata. La Corte di appello ha invece ritenuto, con valutazione non manifestamente illogica, che i ricorrenti avessero una relazione di fatto con l’alloggio e con i beni ivi custoditi. Non è stato valorizzato il solo dato della presenza, ma anche la circostanza che proprio i ricorrenti hanno rivendicato la restituzione della somma sequestrata.

Da qui la Corte trae la conseguenza sul piano del discrimine tra connivenza e concorso. I giudici di merito hanno ascritto agli imputati una condotta di detenzione, essendosi gli stessi comportati uti domini, disfacendosi della sostanza al momento dell’intervento degli operatori. La connivenza è concepibile solo rispetto a un reato commesso da terzi e risulta logicamente inconciliabile con un concorso nella detenzione ritenuto dimostrato con motivazione congrua e completa.

Il ricorso, in ultima analisi, sollecita una diversa valutazione dei fatti accertati in sede di merito, sottratta al sindacato di legittimità, poiché esula dai poteri della Cassazione una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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