Pena base non indicata e riduzioni errate impongono l’annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 29748 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione sul trattamento sanzionatorio è incompleta e viziata quando il giudice di appello omette di indicare la pena base da cui muove e applica, sul passaggio intermedio, una riduzione per le circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quella legale. La lacuna, per gli scenari di ambiguità che propone, non è colmabile dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. e impone l’annullamento con rinvio limitato al punto. È inammissibile, perché generico e manifestamente infondato, il motivo che contesti l’affermazione di responsabilità senza confrontarsi con il testo delle sentenze di merito. Il c.d. consumo di gruppo non è penalmente rilevante solo a condizioni rigorose, la cui allegazione deve essere riscontrata.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania ha confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente per la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riformando la sentenza di primo grado solo in punto pena.

Il ricorrente ha proposto due motivi: vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, avendo allegato la destinazione della sostanza ad uso personale e di gruppo, e mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per l’omessa indicazione della pena base e l’incertezza delle riduzioni applicate.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto l’accertamento di merito. Il ricorrente era stato trovato in possesso di due involucri contenenti circa un grammo di cocaina e di tredici stecche di hashish, dalla cui analisi era ricavabile un quantitativo di principio attivo pari a «quasi cento dosi medie singole». I giudici di merito hanno giudicato inverosimile l’allegazione dell’uso di gruppo, non essendovi riscontri sull’esistenza di un gruppo di acquirenti, né dettagli sull’identità dei componenti, sugli accordi, sulle modalità di raccolta del denaro; hanno valorizzato la pluralità di sostanze detenute e il quantitativo di hashish, che esorbita dal fabbisogno personale.

Su questa base la Corte dichiara il primo motivo generico e manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con il testo delle sentenze di merito. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica, e non è sovvertita dall’allegazione, oltremodo generica, della destinazione ad uso di gruppo. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il consumo di gruppo integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 75 d.P.R. n. 309/1990 solo a condizione che l’acquirente sia uno degli assuntori, che l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti e che sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro volontà di procurarsi la sostanza contribuendo finanziariamente (Sez. U n. 25401 del 31.01.2013). Nessuna di tali condizioni ricorre nel caso di specie.

Il secondo motivo è invece fondato. In primo grado la pena era stata calcolata muovendo da una pena base di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 2400 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ad anni uno ed euro 1800, e ulteriormente ridotta per il rito a mesi otto ed euro 1200. In secondo grado, invece, la Corte territoriale non indica la pena detentiva base, riportando solo la parola «anni» e la multa di 900 euro; riduce per le attenuanti generiche a mesi sei ed euro 600; e applica infine la diminuzione di un terzo per il rito, giungendo a mesi cinque e giorni dieci ed euro 400.

Il computo è affetto da un duplice vizio: da un lato manca l’indicazione della pena base; dall’altro la pena detentiva intermedia di mesi sei è ridotta per il rito in misura inferiore a un terzo, come prescritto dalla legge. La pena finale sarebbe compatibile con una pena base di un anno, ridotta di un terzo per le attenuanti e di un ulteriore terzo per il rito, ma il passaggio intermedio espone una misura diversa. La motivazione è dunque incompleta e la lacuna non è colmabile dalla Corte ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., con conseguente annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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