Detenzione domiciliare, revoca delle uscite orarie va motivata (Cass. pen. Sez. I n. 20609 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. e dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., avverso i provvedimenti con cui il magistrato di sorveglianza decide sulle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, perché incidono sulla libertà personale del condannato. Quando il ricorso è ammesso per il solo motivo di violazione di legge, resta deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, integrando tale vizio la violazione della norma che impone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Il magistrato di sorveglianza che aggrava le modalità esecutive della misura alternativa deve esplicitare le specifiche sopravvenienze o violazioni poste a fondamento della rimodulazione, non essendo sufficiente il generico richiamo alle condizioni di salute e alla pericolosità del condannato.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto a detenzione domiciliare per motivi di salute ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, cod. pen., era autorizzato a uscire quotidianamente dal domicilio in due fasce orarie, antimeridiana e pomeridiana. Con istanza aveva chiesto la modifica dell’orario di uscita pomeridiano per indispensabili esigenze di vita.

Il Magistrato di sorveglianza di Catania, provvedendo sull’istanza, ha revocato l’autorizzazione alle uscite antimeridiane e ha autorizzato uscite pomeridiane in orario ridotto, limitatamente a tre giorni settimanali. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il regime delle uscite sarebbe stato modificato in senso peggiorativo senza alcuna sopravvenienza o violazione, in difetto dei requisiti minimi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente afferma l’ammissibilità del ricorso. L’art. 111, settimo comma, Cost. sancisce la generale ricorribilità per cassazione dei provvedimenti sulla libertà personale per violazione di legge, e la previsione è recepita dall’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. Sono quindi impugnabili i provvedimenti con cui il magistrato di sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità esecutive della detenzione domiciliare, perché afferiscono a posizioni di diritto soggettivo del condannato.

Da ciò discende un obbligo motivazionale rafforzato. Le questioni sulle modalità esecutive delle misure alternative devono essere oggetto di motivazione, anche in relazione al giudizio prognostico in vista della finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.

Richiamando le Sezioni Unite n. 25080 del 28.05.2003, la Corte ricorda che, quando il ricorso è ammesso per il solo motivo di violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione. A quest’ultima sono equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento appaiono criptiche, scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici, così da rendere oscure le ragioni della decisione.

Nel caso concreto il vizio è riscontrabile. Il giudice di merito ha aggravato le modalità esecutive della misura alternativa evocando genericamente le condizioni di salute e la notevole pericolosità del condannato, ma ha omesso di esplicitare specifiche sopravvenienze o violazioni idonee a giustificare la rimodulazione. Non ha spiegato perché, a fronte di un’istanza tesa soltanto a modificare gli orari di uscita pomeridiana, abbia adottato un provvedimento nettamente peggiorativo del regime restrittivo.

Il ricorso è pertanto fondato e s’impone l’annullamento del provvedimento, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Catania.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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