Codetenzione di stupefacenti e consumo di gruppo: onere probatorio del ricorrente (Cass. pen. Sez. VII n. 35100 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, la non punibilità della codetenzione implica la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata o detenuta da uno dei partecipanti al gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione e destinazione al consumo esclusivo dei medesimi e attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti. Il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante della recidiva, fondato sulla caratura criminale dell’imputato, non è censurabile se la motivazione non è manifestamente illogica. La scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale è riservata al giudice di merito e non richiede specifica e dettagliata motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, così riqualificata l’originaria imputazione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 10 ottobre 2025, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale e lo ha condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di un anno di reclusione ed euro duemila di multa.
Avverso tale pronuncia il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi: la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta esclusione del consumo di gruppo della sostanza oggetto di sequestro; il vizio motivazionale sul giudizio di bilanciamento delle circostanze e sulla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
La Motivazione della Corte
La prima doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di adeguato confronto con la motivazione della Corte di merito. Quest’ultima, sulla base delle emergenze istruttorie, ha ritenuto provata la destinazione della sostanza stupefacente — cocaina dalla quale erano ricavabili sessantacinque dosi singole medie — alla cessione a terzi, reputando priva di fondamento la tesi difensiva dell’acquisto per uso di gruppo.
La Corte di merito ha osservato che non può dirsi certa l’identità dei mandanti e che l’imputato non ha addotto elementi per stabilire da chi fosse stato finanziato l’ipotetico acquisto. Così argomentando, il giudice territoriale si è posto nel solco del principio per cui la non punibilità della codetenzione esige la prova rigorosa del preventivo mandato, della partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari e della destinazione al consumo esclusivo dei partecipanti, richiamando Sez. 4, n. 7939 del 14/01/2009, Rv. 243870.
Il secondo motivo è giudicato manifestamente infondato. Sul bilanciamento delle circostanze, la Corte di merito ha dato conto, con motivazione non manifestamente illogica, che il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l’aggravante contestata si fonda sulla caratura criminale dell’imputato, gravato da un precedente penale specifico e recente.
Quanto alla dosimetria della pena, la Corte ricorda che una specifica e dettagliata motivazione sui criteri seguiti si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. Resta insindacabile, perché riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo, come avvenuto nel caso di specie, richiamando Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243-01 e Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356-01.
Il ricorso, manifestamente infondato, è dichiarato inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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