Partecipazione a associazione mafiosa e ruolo del “paciere” (Cass. pen. Sez. I n. 32386 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sulla gravità degli indizi di colpevolezza è limitato alla congruenza logica e alla correttezza giuridica della motivazione del tribunale del riesame, non potendo risolversi in una diversa valutazione delle risultanze già esaminate dal giudice di merito. La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la sua messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Non è necessario il compimento di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente l’assunzione o il riconoscimento del ruolo di componente del gruppo. Costituiscono indizi di partecipazione il rapporto gerarchico rispetto ai soggetti già ritenuti partecipi, l’attività di paciere volta a comporre contrasti interni, la disponibilità manifestata agli affiliati e la percezione della “mesata”.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di un’ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 6 febbraio 2026, che gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 16 marzo 2026, ha rigettato la richiesta di riesame, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, nonché idonea la misura applicata.
Avverso tale provvedimento la difesa propone ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo si contesta la valenza probatoria della dichiarazione di disponibilità e l’equivocità della condotta di comunicazione delle richieste del sodale, con richiamo ai principi delle Sezioni Unite n. 33748 del 2005 e Sezioni Unite n. 36958 del 2021. Con il secondo si censura la valutazione degli indizi tratti dalle riprese video e dalle conversazioni intercettate. Con il terzo si lamenta l’assenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama preliminarmente il principio delle Sezioni Unite n. 11 del 2000, secondo cui il controllo di legittimità sugli indizi di colpevolezza si limita a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Ne consegue che non sono ammesse censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
In particolare, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono questione di fatto rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza. Ciò vale anche per la lettura difensiva dei riferimenti alla “mesata”, alla “piazza” e al “discorso” da fare al sodale.
Quanto alla partecipazione, la Corte ribadisce che essa si caratterizza per lo stabile inserimento nella struttura organizzativa. Richiama la giurisprudenza secondo cui non è necessario il compimento di specifici atti esecutivi, essendo sufficiente l’assunzione o il riconoscimento del ruolo di componente del gruppo, potendosi ricavare la prova anche dal compimento di una o più attività significative nell’interesse del sodalizio. Assume rilievo, inoltre, il rapporto gerarchico dell’interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi.
Nel caso concreto, il Tribunale ha correttamente valorizzato la condotta del ricorrente, che si è fatto portavoce presso il vertice del clan della richiesta di un sodale relativa ai proventi dell’attività di spaccio. La Corte condivide la lettura del Tribunale, escludendo che la necessità di “fare un discorso” al ricorrente sia indice di contrapposizione, poiché l’esistenza di interessi contrapposti non osta al riconoscimento dell’associazione ove sussistano gli altri elementi. Parimenti significativa è la disponibilità manifestata agli affiliati per la composizione di contrasti, condotta di paciere che assicura stabilità e tenuta dell’organizzazione. La percezione della “mesata” è qualificata come indice inequivocabile di intraneità.
Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, la Corte le ritiene riscontrate dagli ulteriori elementi, rilevando che in ordine al ruolo del ricorrente il dichiarante ha riferito anche circostanze constatate personalmente. Il valore probatorio della ripresa video relativa alla riunione del 20 giugno 2022 è ritenuto non univoco, ma tale incertezza non è idonea a scardinare la costruzione accusatoria, poiché la motivazione resta fondata su plurimi indizi. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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