Sospensione dei versamenti rateali dell’accertamento anche non affidato all’agente della riscossione (Cass. civ. Sez. 5 n. 20157 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini dei versamenti prevista dall’art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 si applica anche alle rate di un avviso di accertamento per il quale il contribuente abbia optato per la rateizzazione, ancorché il carico non sia stato ancora affidato all’agente della riscossione. La moratoria riguarda sia le cartelle di pagamento sia gli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010. Ne consegue che la decadenza dalla rateizzazione disposta per il mancato versamento di una rata in scadenza nel periodo sospeso è illegittima.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava ad una società un’intimazione di pagamento, dichiarando la contribuente decaduta dal beneficio della rateizzazione concessa in relazione ad un avviso di accertamento per IRES ed IRAP relativo all’anno 2014, definito con acquiescenza. La decadenza era stata disposta per il mancato pagamento della quinta rata, in scadenza il 31 dicembre 2020.
La società impugnava l’intimazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Agenzia veniva rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia. L’Ufficio proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso infondato. Il credito tributario si fondava su un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 29 d.l. n. 78/2010, per il quale la contribuente aveva prestato acquiescenza richiedendo la rateizzazione. Il mancato pagamento della rata in scadenza al 31 dicembre 2020, sulla quale l’Agenzia aveva fondato la decadenza, doveva essere considerato sospeso ai sensi della normativa emergenziale.
L’interpretazione dell’Ufficio, secondo cui la sospensione si applicherebbe solo ai pagamenti derivanti da atti impositivi già affidati all’agente della riscossione, è stata ritenuta priva di fondamento. La Corte ha valorizzato la congiunzione “nonché” contenuta nella disposizione, la quale porta a ritenere che la sospensione riguardi sia le cartelle di pagamento, sia i crediti fondati su avvisi di accertamento non ancora affidati all’agente della riscossione.
La pronuncia ha infine escluso l’applicabilità dell’art. 149 d.l. n. 34/2020, in quanto tale norma riguarda procedure specifiche che prevedono accordi e transazioni tra le parti, come l’accertamento con adesione, procedure nelle quali la fattispecie in esame non rientra.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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