Nessuna decadenza dalla detrazione energetica per tardiva comunicazione all’ENEA (Cass. civ. Sez. V n. 16109 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. Tale decadenza, in difetto di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto. Il controllo dell’amministrazione finanziaria deve riguardare la dimostrazione, da parte del contribuente, che le spese detratte siano state effettivamente sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.
Il Fatto
I coniugi ricorrenti eseguono, tra il 2011 e il 2014, lavori di ristrutturazione su un immobile, usufruendo delle detrazioni fiscali per l’efficientamento energetico e indicandole nel modello Unico 2015, anno d’imposta 2014. L’Ufficio, ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, rettifica la dichiarazione rilevando che il contribuente non aveva trasmesso tempestivamente all’ENEA la comunicazione di fine lavori.
La C.T.P. di Trento accoglie il ricorso avverso la cartella di pagamento. La sentenza è riformata in appello su ricorso dell’Ufficio. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono ritenuti fondati. Il contribuente censura la sentenza di seconde cure per aver ritenuto che l’invio della comunicazione all’ENEA, previsto dall’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, fosse stabilito a pena di decadenza dall’agevolazione.
La Corte richiama il proprio precedente (Cass., sez. 5, n. 7657/2024), con il quale è stato affermato il principio secondo cui la tardiva comunicazione all’ENEA non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. La comminatoria di decadenza non può desumersi dal tenore dell’art. 4 del d.m. 19/2/2007.
Nemmeno dalla normativa primaria, in attuazione della quale il citato decreto è stato emanato, può farsi discendere la decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA. La Corte richiama l’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296 del 2006, relativo agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.
Il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione che le spese detratte siano state effettivamente sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico. La comunicazione all’ENEA ha invece finalità essenzialmente statistiche, di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico.
Solo con il d.m. 11 maggio 2018 sono stati previsti poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, in attuazione dell’art. 14, comma 2-quinquies, del d.l. n. 4/2013, convertito in legge n. 90 del 2013, a decorrere dal primo gennaio 2018. Il primo, il quarto e il quinto motivo restano assorbiti.
La sentenza è cassata e, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con l’annullamento della cartella di pagamento impugnata in prime cure. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, essendosi l’orientamento di legittimità consolidato dopo la proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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