Accertamento sintetico legittimo anche se l’annualità di riferimento è decaduta (Cass. civ. Sez. 5 n. 10551 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accertamento sintetico del reddito complessivo netto, l’Agenzia delle Entrate può legittimamente fare riferimento, per la verifica dello scostamento di almeno un quarto rispetto al reddito dichiarato, anche a uno o più periodi d’imposta per i quali sia già maturata la decadenza dal potere di accertamento ex art. 43 del d.P.R. n. 600/73. La decadenza intervenuta per l’annualità presa a termine di confronto non preclude l’utilizzo di quel periodo ai fini del calcolo dello scostamento, atteso che l’atto impositivo per l’anno non decaduto deve solo contenere la sommaria indicazione delle ragioni per cui la dichiarazione si ritiene incongrua anche per gli altri periodi. La regola non richiede un accertamento contestuale per due o più annualità.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, previo invito al contraddittorio, notificava alla contribuente un avviso di accertamento con cui rettificava il reddito dichiarato per l’anno d’imposta 2008, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e ss., del d.P.R. n. 600/73, determinando un maggior reddito sulla base di indici di capacità contributiva, quali spese per elementi certi e spese per investimenti.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, rideterminando il reddito imponibile. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, adita in appello dalla contribuente, annullava integralmente l’atto impositivo, ritenendo che lo scostamento del reddito rispetto al biennio precedente riguardasse l’anno d’imposta 2007, per il quale l’ufficio era ormai decaduto dal potere di accertamento, con conseguente inutilizzabilità di quel reddito per l’accertamento sintetico relativo all’anno 2008. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’ufficio, affermando la fondatezza dell’unico motivo di impugnazione. Richiamando i propri precedenti, ha ribadito la legittimità dell’accertamento sintetico che faccia riferimento, ai fini dello scostamento, anche a un’altra annualità per la quale sia già intervenuta la decadenza dal potere impositivo.
Il principio, già affermato da Cass. n. 26541 del 2008 e successivamente confermato da Cass. n. 315/2018, Cass. n. 28171/2017 e Cass. n. 24324/2019, è nel senso che l’ufficio non è tenuto a procedere all’accertamento contestualmente per due o più periodi d’imposta, ma deve indicare nell’atto, per l’anno accertato, le ragioni per cui la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi. Tale obbligo motivazionale è funzionale a legittimare l’accertamento sintetico dell’annualità non ancora colpita da decadenza.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, ritenendo errata la conclusione del giudice d’appello che aveva escluso l’utilizzabilità dell’anno 2007 quale termine di confronto, proprio perché per quell’annualità l’Agenzia era decaduta dal potere accertativo. La decadenza, infatti, incide unicamente sul potere di rettificare il reddito di quell’anno, ma non osta a che quel reddito, come dichiarato, sia impiegato come parametro di verifica della congruità della dichiarazione per l’anno successivo.
Il giudice del rinvio, in diversa composizione, è stato conseguentemente investito anche dell’esame dell’appello incidentale proposto dall’Agenzia, rimasto assorbito, concernente le spese che il giudice di primo grado aveva ritenuto giustificate da entrate extrareddituali. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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