Detrazione IVA esclusa per conoscibilità della frode carosello del fornitore (Cass. civ. Sez. V n. 26204 del 04.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni, l’alterità soggettiva dell’imputazione delle operazioni — ossia la natura di interposto o di “cartiera” del soggetto emittente le fatture — e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’acquisto si inseriva in un’evasione dell’IVA. Non è necessaria la prova della partecipazione all’evasione, essendo sufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole. Raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare l’assenza di colpevolezza nel ritenere che le merci fossero effettivamente rifornite dalla società cedente. L’accertamento della conoscibilità integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La vicenda trae origine da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014, con i quali l’amministrazione finanziaria recuperava l’IVA indebitamente detratta da una società contribuente in conseguenza dell’uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti relative ad acquisti di merce da un fornitore, a sua volta inserito in una frode carosello.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello della contribuente contro la sentenza di primo grado, che aveva rigettato i ricorsi. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. Con precedente ordinanza la Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione all’Agenzia delle Entrate, non essendosi la parte intimata costituita tramite l’Avvocatura dello Stato nel giudizio d’appello.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciavano la nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che il giudice d’appello avesse fondato il disconoscimento delle operazioni su rapporti intrattenuti dal fornitore con una società polacca estranea alla catena commerciale contestata. La Corte li esamina congiuntamente e li ritiene infondati.
Il riferimento ai rapporti con la società estera, osserva la Corte, è conseguenziale alla produzione, ad opera della stessa contribuente, di una sentenza che il giudice di seconde cure ha letto come conferma delle contestazioni, perché anche in tale ipotesi i beni non erano stati trasferiti all’estero. Quel riferimento integra la mera disamina di un documento prodotto dalla contribuente e non costituisce l’unica ratio decidendi della conferma dell’atto impositivo.
Il fulcro della decisione impugnata è piuttosto un quadro indiziario incentrato sugli stretti rapporti tra le due società: medesima sede operativa, documentazione reperita negli stessi locali e negli stessi computer, gestione di fatto del fornitore da parte di un soggetto legato da vincolo familiare a un esponente della contribuente, ordini contestuali per il medesimo quantitativo di merce senza transazione commerciale. Elementi qualificati come presunzioni gravi, precise e concordanti della conoscibilità della frode.
La Corte ribadisce che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la prova dell’Amministrazione si articola nei due requisiti dell’alterità soggettiva dell’imputazione e della conoscibilità della frode; una volta raggiunta tale prova, incombe sul contribuente dimostrare l’assenza di colpevolezza. Il giudizio sull’attendibilità delle risultanze probatorie e la scelta tra le varie emergenze involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, libero di attingere il proprio convincimento senza obbligo di esplicita confutazione degli elementi non accolti.
Quanto al quarto motivo, relativo alla sottoscrizione e notifica degli avvisi, la Corte lo dichiara infondato: la copia analogica dell’avviso, sottoscritta digitalmente dal funzionario e dichiarata conforme all’originale informatico nel rispetto dell’art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, tiene luogo dell’originale ed è validamente notificata anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è dunque rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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