Motivazione per relationem dell’avviso e refuso sulla data del PVC (Cass. civ. Sez. V n. 9507 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, l’erronea indicazione della data del processo verbale di constatazione richiamato integra un errore materiale che non determina la nullità dell’atto, quando dallo stesso avviso emerga con evidenza il riferimento sostanziale al verbale effettivamente notificato al contribuente e al suo contenuto. La motivazione è nulla solo quando manchi in modo assoluto l’indicazione degli elementi idonei a individuare l’atto richiamato, così da impedire l’esercizio del diritto di difesa. Il vizio di motivazione della sentenza è denunciabile in cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nei soli casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Il Fatto
Una società in concordato preventivo era destinataria di un avviso di accertamento per l’anno 2008, emesso a seguito di verifica e fondato su un processo verbale di constatazione. Nell’atto impositivo l’Ufficio richiamava un PVC indicandone una data diversa da quella del verbale in effetti notificato alla contribuente.
La società impugnava l’avviso eccependo il vizio di motivazione e la violazione del diritto di difesa, per avere l’atto richiamato un verbale mai conosciuto. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR della Lombardia, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio qualificando l’indicazione come errore di stampa. La contribuente ricorreva quindi per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando che i giudici di appello non avessero motivato sulle censure. La Corte ha ritenuto il motivo non inammissibile ma manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. opera come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione. La sentenza impugnata esibiva una motivazione effettiva, graficamente e contenutisticamente, tanto che la stessa contribuente vi si confrontava nei motivi successivi.
Con il secondo e il terzo motivo si denunciava la violazione dell’art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000, sostenendo che l’erroneo richiamo del PVC, unico elemento della motivazione per relationem, ne provocasse la nullità radicale.
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi per sovrapponibilità delle censure e, pur ritenendoli ammissibili, li ha giudicati manifestamente infondati. Essi non si confrontavano con la motivazione della CTR, che aveva evidenziato come l’avviso, nonostante l’errore materiale sulla data, richiamasse nella sostanza il PVC notificato alla contribuente e contenesse tutti gli elementi utili per risalirvi. Poiché il verbale era ben noto alla società e la ricorrente non allegava alcun pregiudizio concreto, l’errore risultava superato dal recepimento sostanziale dell’atto.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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