Adesione alla definizione agevolata e difetto sopravvenuto di interesse: il ricorso per cassazione diventa inammissibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 5098 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1, commi 186-205, legge n. 197/2022, l’estinzione del giudizio, ai sensi del comma 236 del medesimo articolo, come interpretato dall’art. 12-bis d.l. n. 84/2025, conv. in legge n. 108/2025, presuppone l’effettivo perfezionamento della definizione, che si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. La mancata allegazione e prova del versamento della predetta rata, da parte del debitore o dell’ente impositore, esclude la declaratoria di estinzione del processo. Tuttavia, l’istanza di estinzione presentata dal contribuente, ancorché non fondata, costituisce manifestazione di un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione. La procura speciale per il ricorso per cassazione nativo digitale, redatta su foglio separato e allegata al ricorso notificato a mezzo P.E.C. o depositato nella busta telematica, è valida ai sensi dell’art. 83, terzo comma, c.p.c.

Il Fatto

La società contribuente proponeva due distinti ricorsi per cassazione avverso altrettante sentenze della Commissione tributaria regionale della Calabria, aventi ad oggetto, rispettivamente, un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 e la successiva ingiunzione di pagamento emessa dalla concessionaria per la riscossione del medesimo tributo. Nel secondo giudizio, la contribuente depositava istanza di estinzione per cessata materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186-205, legge n. 197/2022, con relativo piano di rateizzazione, istanza estesa anche alla controversia relativa all’avviso di accertamento.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, preliminarmente, disponeva la riunione dei ricorsi per ragioni di economia processuale e uniformità di giudizio, in quanto l’ingiunzione di pagamento impugnata nel secondo giudizio era prodromica rispetto all’accertamento oggetto del primo. Disattendeva, inoltre, l’eccezione di difetto di specialità della procura alle liti sollevata dalla concessionaria, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 2077 del 2024, secondo cui la procura speciale apposta su foglio separato e allegata al ricorso per cassazione nativo digitale, mediante strumenti informatici, integra l’ipotesi di cui all’art. 83, terzo comma, c.p.c.

Nel merito, la Corte rilevava che l’istanza di estinzione per intervenuta definizione agevolata non poteva essere accolta, difettando la prova dell’avvenuto pagamento della prima rata del piano di rateizzazione. La Corte precisava che, ai sensi del novellato quadro normativo, l’estinzione del giudizio è dichiarata dal giudice d’ufficio solo al ricorrere del versamento della prima o unica rata, non essendo sufficiente la mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione.

Ciononostante, la Corte riconosceva che la richiesta di estinzione avanzata dalla contribuente, sebbene non sorretta dai presupposti di legge, costituisse una chiara manifestazione della sua volontà di non proseguire la lite. Tale circostanza integrava un difetto sopravvenuto di interesse alla pronuncia nel merito, rendendo il ricorso per cassazione inammissibile. La Corte, infine, ha escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la disciplina sanzionatoria si applica all’inammissibilità originaria del gravame e non a quella sopravvenuta per difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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