Rinuncia non firmata e inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. 5 n. 11873 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale; in difetto, non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Tuttavia, ove la situazione dedotta con la rinuncia riveli l’insussistenza attuale di un interesse alla coltivazione dell’impugnazione, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. In tale evenienza non trova applicazione il meccanismo sanzionatorio del c.d. doppio contributo unificato, riservato alle ipotesi di integrale conferma della statuizione impugnata o di ordinaria declaratoria di inammissibilità.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso per revocazione proposto avverso una propria precedente decisione. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale, il difensore della ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, rappresentando che erano venuti meno i titoli posti a base delle cartelle di pagamento, per effetto di sgravio e di estromissione anagrafica, come affermato dall’Agenzia nel proprio controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente che l’atto di rinuncia non risulta firmato dalla parte personalmente e che la procura speciale conferita al difensore non ricomprende la facoltà di rinunciare al ricorso. Ne consegue l’impossibilità di emettere declaratoria di estinzione del giudizio, in difetto dei requisiti prescritti dall’art. 390, comma 2, c.p.c.
La Suprema Corte osserva tuttavia che la situazione rappresentata nell’atto, riscontrabile dall’esame del controricorso dell’Agenzia delle Entrate, integra un sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del giudizio. Tale evenienza legittima una declaratoria di inammissibilità del ricorso, distinta dalla mera rinuncia e fondata sull’insussistenza attuale della lite.
Quanto alle conseguenze economiche, la Corte esclude l’applicazione del meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012. Tale disposizione opera soltanto quando il procedimento si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata o con una dichiarazione di inammissibilità «ordinaria», non anche nell’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse, come già affermato da Cass. n. 20697 del 2021.
La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensa integralmente le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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