Detrazione IVA e inerenza degli acquisti preparatori all’avvio dell’impresa (Cass. civ. Sez. V n. 22664 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi occorre accertare l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa. La detrazione spetta anche in assenza di operazioni attive e con riguardo ad attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, ancorché non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata, e il mancato utilizzo dipenda da cause indipendenti dalla volontà del contribuente. L’inerenza va valutata in correlazione con l’attività imprenditoriale nel suo complesso e non con i ricavi attuali, sicché gli acquisti di beni strumentali nella fase di start up non possono precludere la detrazione, salvo che se ne accerti l’estraneità all’attività di impresa.

Il Fatto

La società contribuente, esercente attività di confezionamento di abbigliamento, acquistava un opificio industriale e richiedeva il rimborso del credito IVA assolto sull’acquisto, pari a 62.000,00 euro. La richiesta veniva successivamente rinunciata. In esito a verifica, l’Ufficio accertava che l’immobile era stato locato a terzi e che la società non vi svolgeva l’attività dichiarata: disconosceva quindi l’eccedenza e irrogava una sanzione di 77.500,00 euro, ritenendo carenti i requisiti della strumentalità e dell’inerenza.

La CTP di Bari accoglieva il ricorso. La CTR della Puglia, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, escludendo l’inerenza in ragione del tempo trascorso tra acquisto e avvio dell’attività, pari a circa cinque anni, e della destinazione dell’immobile a locazione, attività estranea a quella caratteristica. La società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che lamentava la mancata pronuncia sull’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, è infondato. La Corte ricorda che nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno e che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta necessariamente il rigetto implicito della pretesa fatta valere, non occorrendo l’analitica confutazione di tutte le tesi non accolte.

Il secondo motivo, relativo alla omessa pronuncia su eccezioni nuove dell’Ufficio, è inammissibile: le deduzioni censurate erano estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso in fatto inerenza e strumentalità senza alcun riferimento alla pretesa natura elusiva della costituzione societaria.

Anche il terzo motivo è infondato, perché il giudice di appello si era espressamente pronunciato sull’eccezione di violazione del contraddittorio preventivo, risultando peraltro omessa la formulazione della prova di resistenza. Il quarto motivo, sull’inesistenza di valida delega alla firma, è inammissibile: la questione era stata introdotta solo in appello, trattandosi di motivo nuovo e non rilevabile d’ufficio.

Il quinto motivo è fondato e costituisce il cuore della decisione. Ai fini della detrazione dell’imposta occorre accertare l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia richiesto il concreto svolgimento dell’attività: la detrazione può spettare anche in assenza di operazioni attive, per attività di carattere preparatorio, purché il bene acquisito sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa programmata e il mancato utilizzo dipenda da cause indipendenti dalla volontà del contribuente.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’inerenza va correlata all’attività imprenditoriale nel suo complesso e non al rapporto tra costi e ricavi attuali, rilevando anche le potenzialità di ricavi futuri. Ne deriva che gli acquisti di beni strumentali nella fase di start up, benché l’avvio dell’attività avvenga in momento successivo, non precludono la detrazione, salvo che se ne accerti l’estraneità all’attività di impresa. La sentenza impugnata non ha applicato correttamente tale principio ed è quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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