DIA incompleta non sana abuso e chiusura tettoia richiede permesso di costruire (Cons. Stato n. 7071 del 19.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inizio attività che non descriva in modo dettagliato e inequivoco l’intervento e non corrisponda alle opere concretamente realizzate non è idonea a legittimarle. Ove le opere comportino incremento di superficie utile e di volumetria, modifica della sagoma e cambio di destinazione d’uso, esse integrano ristrutturazione edilizia e richiedono il permesso di costruire, con conseguente illiceità in difetto del titolo. Il deficit istruttorio del giudice di primo grado resta superato quando la verificazione disposta in appello accerti l’estraneità delle opere al titolo dichiarato. Il giudizio amministrativo di legittimità dell’ordine di demolizione resta autonomo rispetto alle distinte conseguenze penali o civili del medesimo fatto.

Il Fatto

L’appellante impugna la sentenza con cui il TAR per il Lazio, sezione seconda bis, ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune. L’atto riguarda un intervento su un immobile ad uso soffitta, consistente nella completa chiusura della tettoia a servizio del terrazzo mediante opere in muratura, infissi in legno e vetri, con aumento di superficie utile, accorpamento del nuovo volume al locale preesistente, impiantistica interna e cambio di destinazione d’uso ad abitazione.

Il primo giudice aveva rilevato che la DIA era stata prodotta in modo incompleto e che residuava comunque l’intervento abusivo costituito dalla chiusura della tettoia, qualificandolo come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire. L’appellante deduce violazione delle norme sul processo amministrativo, motivazione apparente e omesso esercizio dei poteri istruttori, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto acquisire la documentazione mancante e limitare l’ordine alle sole opere non assentite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto verificazione affidandola a un dipartimento universitario, chiedendo di chiarire, a prescindere da valutazioni giuridiche sul titolo edilizio necessario, se la relazione allegata alla dichiarazione fosse idonea a descrivere in maniera dettagliata e inequivoca l’intervento e se le opere indicate fossero sovrapponibili a quelle riscontrate dalla polizia municipale.

La relazione di verificazione ha concluso in senso negativo su entrambi i profili: la relazione tecnica asseverata non è del tutto idonea a descrivere l’intervento alla stregua della migliore prassi tecnica, e le opere risultano sovrapponibili solo in minima parte a quelle accertate nel verbale di sopralluogo. In particolare, non risultano riconducibili alla relazione un piccolo bagno, una tettoia di dimensioni maggiori rispetto a quelle dichiarate e le chiusure verticali sottostanti la tettoia, parte in muratura e parte in alluminio anodizzato e vetri, dalle quali è stato ricavato un locale ad uso cucina.

Su questa base il Consiglio di Stato ha ritenuto superate le doglianze relative al deficit istruttorio del giudice di primo grado, posto che l’accertamento tecnico ha colmato la lacuna documentale. È risultata pienamente confermata la non riconducibilità alla DIA delle opere concretamente realizzate, con la conseguente qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia e la necessità del permesso di costruire, da cui deriva l’illiceità edilizia.

Il Collegio ha quindi escluso che il primo giudice dovesse adottare o far adottare un diverso provvedimento, non emergendo alcun margine per una riduzione dell’ordine alle sole opere non assentite. Ha inoltre precisato che la sentenza del Tribunale ordinario richiamata dall’appellante non assume rilievo, poiché il medesimo fatto dà luogo a conseguenze distinte, autonomamente suscettibili di integrare ipotesi di illecito penale o amministrativo.

L’appello è stato pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata. Le spese sono state poste a carico dell’appellante, insieme al compenso spettante al verificatore, liquidato dal Collegio in conformità alla propria giurisprudenza in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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