Ricorso PM inammissibile per genericità e carenza di autosufficienza (Cass. pen. Sez. 5 n. 19362 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile per genericità la censura con cui il pubblico ministero impugna l’ordinanza del tribunale del riesame senza specificare in modo puntuale come gli atti richiamati siano idonei a incidere sulla posizione dell’indagato e sul compendio indiziario già valutato, superando le conclusioni motivazionali del giudice di merito. È altresì inammissibile per violazione del principio di autosufficienza il motivo che deduca il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione quando non contenga l’integrale trascrizione o allegazione degli atti che si assumono travisati. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: la rivalutazione probatoria è preclusa in sede di legittimità. Alle fonti anonime si applica il divieto di utilizzabilità dell’art. 203 cod. proc. pen., esteso alla fase cautelare dal comma 1-bis.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova applicava al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 270-bis cod. pen., contestandogli di operare, in qualità di membro del comparto estero dell’organizzazione terroristica Hamas, per la raccolta di fondi destinati in parte rilevante al finanziamento dell’organizzazione. Il Tribunale del riesame annullava l’ordinanza cautelare, ritenendo inutilizzabili i documenti informativi israeliani provenienti da fonte anonima e non ravvisando gravi indizi di colpevolezza. Avverso tale ordinanza il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero, esaminando separatamente i due motivi. Con riguardo al primo, relativo alla mancata utilizzazione dei documenti informativi israeliani, la censura è stata ritenuta generica ai sensi dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dal d.lgs. n. 150/2022. Il ricorrente, dopo aver sostenuto che non si trattasse di fonte anonima ma “anonimizzata”, ha omesso di specificare come il materiale richiamato fosse idoneo a incidere sulla posizione dell’indagato e sul complessivo compendio indiziario, già valutato dal Tribunale del riesame, risolvendosi la censura in una confutazione generica e astratta della decisione impugnata.

Quanto al secondo motivo, concernente il preteso travisamento di una conversazione intercettata e delle dichiarazioni di un coindagato, la Corte ha rilevato la violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Secondo il costante insegnamento di legittimità, sono inammissibili i motivi che deducono il vizio di manifesta illogicità della motivazione quando, pur richiamando atti specificamente indicati, non ne contengano l’integrale trascrizione o allegazione. Il pubblico ministero non ha allegato gli atti richiamati, né ne ha effettuato l’integrale trascrizione nel corpo del ricorso.

La Corte ha inoltre precisato che, in ogni caso, la doglianza propone censure eminentemente in fatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: la valutazione probatoria è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. L’ordinanza impugnata ha fornito una motivazione logica e coerente circa la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, senza incorrere in vizi di illogicità o contraddittorietà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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