Illegittimità della pena non coincide con illegalità nel concordato in appello (Cass. pen. Sez. 4 n. 17656 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di appello è pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., l’accordo sulla pena costituisce un negozio processuale che, una volta consacrato nella decisione del giudice, vincola le parti nella sua integralità e non può essere unilateralmente modificato. Il ricorso per cassazione avverso tale pronuncia è ammissibile solo per i motivi che deducono vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. La rinuncia ai motivi di appello, funzionale all’accordo, ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, e impedisce la deduzione in cassazione di questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva definito il processo con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. per alcuni imputati, riconoscendo l’attenuante speciale della collaborazione di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 e rideterminando le pene secondo gli accordi intervenuti con il pubblico ministero. Per altri imputati, che avevano rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, la Corte aveva confermato le statuizioni sul trattamento sanzionatorio, concedendo o rideterminando le circostanze attenuanti generiche.
La sentenza di secondo grado era stata impugnata per cassazione da tutti gli imputati. I ricorsi denunciavano, tra l’altro, la violazione del divieto di bis in idem per l’identità dei fatti contestati ai capi B) e C), la difformità tra la pena concordata e quella applicata, vizi di motivazione in punto di dosimetria della pena, di recidiva e di mancato riconoscimento dell’attenuante della minima partecipazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili, muovendo dall’esame delle posizioni di coloro che avevano concordato la pena in appello.
Quanto ai motivi dei ricorrenti che lamentavano l’assorbimento di un reato nell’altro o la difformità tra l’accordo e la decisione, la Corte ha rilevato che la valutazione circa l’identità dei fatti costituisce un apprezzamento di merito, coperto dalla rinuncia ai motivi di appello. Tale rinuncia, in funzione dell’accordo sulla pena, rende irrevocabile l’affermazione di responsabilità e preclude ogni questione in sede di legittimità. La Corte ha precisato che, in caso di pena concordata, è ammissibile il ricorso solo per i vizi della volontà, il consenso del PG e la difformità della pronuncia, mentre restano escluse le doglianze sui motivi rinunciati e sui vizi della determinazione della pena che non ne determinino l’illegalità.
Sulla lamentata discrasia tra il verbale di udienza e la motivazione della sentenza, la Corte l’ha ricondotta a un errore di verbalizzazione, essendo la pena finale irrogata esattamente quella concordata. Ha quindi chiarito che l’eventuale vizio afferente ai calcoli intermedi non integra l’illegalità della pena ma, al più, la sua illegittimità, profilo non scrutinabile in cassazione avverso una sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
In relazione alle posizioni di chi aveva rinunciato ai motivi di merito, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio. Ha ricordato che la concessione delle attenuanti generiche, valutate in equivalenza con la recidiva, aveva già determinato una consistente riduzione della pena e che l’obbligo motivazionale per gli aumenti in continuazione può essere adempiuto in forma sintetica, richiamando la gravità dei fatti, soprattutto quando gli incrementi sono contenuti. Ha, altresì, escluso che la recidiva sia incompatibile con la continuazione e ha ritenuto legittima la sua applicazione, non essendo il suo riconoscimento ancorato a un automatismo ma a una valutazione concreta della capacità a delinquere. Quanto all’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., ne ha escluso l’applicabilità in presenza dell’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990.
Da ultimo, riguardo alla posizione dell’unico imputato che non aveva rinunciato ai motivi di responsabilità, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla mancata consapevolezza dell’ingente quantitativo, in quanto formulata in termini diversi rispetto al motivo di appello, e ha comunque valorizzato la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata, fondata su un ampio compendio indiziario attestante il ruolo centrale del ricorrente nell’importazione della sostanza stupefacente.
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Nota della Redazione
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