Dichiarazione incompleta ex art. 5 sexies l. 89/2001 e inammissibilità dell’ottemperanza (TAR Puglia n. 1262 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5 sexies l. n. 89/2001 impone al creditore che intenda ottenere il pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione di rilasciare all’amministrazione una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. La mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione e della documentazione costituisce condizione dell’azione di ottemperanza e non un semplice inadempimento procedurale. Ne deriva che il ricorso per l’esecuzione del giudicato di equa riparazione proposto prima del decorso del termine di sei mesi dal completamento integrale degli adempimenti è inammissibile. Il difetto delle attestazioni impedisce l’insorgere dell’obbligo di pagamento e preclude l’accesso alla tutela esecutiva.

Il Fatto

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Lecce con cui il Ministero della Giustizia era stato condannato, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, al pagamento in suo favore di una somma liquidata con accessori di legge. Il decreto, emesso nel 2019, era stato notificato in forma esecutiva e dichiarato passato in giudicato nel 2020.

Il ricorso è stato notificato nel marzo 2021 e depositato nell’aprile 2021. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. Alla camera di consiglio il Collegio ha previamente avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., della possibile inammissibilità connessa alla dichiarazione prodotta in atti, non completa delle attestazioni prescritte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito la disciplina dell’art. 5 sexies l. n. 89/2001. La norma subordina la possibilità di ricevere il pagamento al rilascio, da parte del creditore, di una dichiarazione sostitutiva che attesti la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, oltre alla trasmissione della documentazione necessaria.

I commi 4 e 5 stabiliscono che, in caso di trasmissione mancante, incompleta o irregolare, l’ordine di pagamento non può essere emesso e il termine di sei mesi non inizia a decorrere. Il comma 7, richiamando il comma 5, vieta ai creditori di procedere all’esecuzione forzata, alla notifica del precetto e alla proposizione del ricorso per ottemperanza prima del decorso di quel termine.

Nel caso concreto, il modello ministeriale trasmesso non risultava compilato nelle sezioni D ed E. Mancava, quindi, l’attestazione relativa all’eventuale esercizio di precedenti azioni giudiziarie e alla mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, proprio ciò che la norma richiede. Il Collegio ha qualificato l’incompletezza come causa di inammissibilità, poiché in assenza delle attestazioni non può dirsi soddisfatto uno dei requisiti funzionali a far insorgere in capo all’Amministrazione l’obbligo di pagamento, né può essere proposta azione di ottemperanza, come precisato dal comma 7.

Il Tribunale ha richiamato Cons. Stato, Sez. IV, n. 1890 del 5 marzo 2021, che ha confermato l’inammissibilità pronunciata dal TAR Lazio, Roma, n. 3892 del 10 aprile 2020. In quella sede si è affermato che la mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione impedisce l’emissione dell’ordine di pagamento e che la disciplina opera anche per le azioni di esecuzione del giudicato, individuando le formalità come condizione dell’azione. Il comma 7, richiamando il comma 5, sancisce l’improponibilità della domanda di esecuzione del giudicato prima del decorso del termine di sei mesi dal completamento integrale e effettivo degli adempimenti.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), cod. proc. amm.. Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese, in considerazione delle ragioni sottese alla declaratoria e del rilievo officioso della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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