Rito elettorale speciale anche per l’atto di indizione dei comizi (TAR Toscana n. 1494 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso che impugna l’atto di indizione delle elezioni regionali deducendone la portata escludente dal procedimento elettorale preparatorio va qualificato, a prescindere dalla forma adottata, come ricorso elettorale ai sensi dell’art. 129 cod. proc. amm., con conseguente applicazione del termine di tre giorni dalla pubblicazione. Il giudice amministrativo ha il potere-dovere di qualificare ex officio l’azione proposta e di convertire il rito ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm.. Il dies a quo decorre dalla pubblicazione dell’atto asseritamente lesivo, nella specie coincidente con lo stesso decreto di indizione dei comizi. L’impugnazione tardiva è irricevibile e tale questione è prioritaria rispetto al merito secondo l’ordo quaestionum dell’art. 276 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un movimento politico ha impugnato davanti al TAR Toscana il decreto con cui il Presidente della Giunta regionale ha indetto le elezioni regionali per il 12 e 13 ottobre 2025. Il decreto era stato pubblicato sul BURT del 18 agosto 2025.
Secondo la prospettazione del ricorrente, la pubblicazione nel periodo agostano avrebbe reso materialmente impossibile la raccolta delle firme per la presentazione delle liste, con lesione del diritto di elettorato attivo e passivo e disparità rispetto ai partiti esentati in forza della pregressa rappresentanza consiliare. La Regione Toscana e il Ministero dell’Interno si sono costituti; la Regione ha eccepito inammissibilità e irricevibilità del ricorso, oltre al difetto di interesse, e nel merito l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rito. Il ricorso, pur proposto nelle forme ordinarie e corredato di istanza cautelare monocratica e collegiale, presenta tratti di ibridazione: è stato notificato ai soggetti istituzionali indicati dall’art. 129, comma 3, cod. proc. amm. ed è stato dichiarato esente dal contributo unificato in quanto attinente alla materia elettorale. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2013, il TAR esclude la compatibilità delle misure cautelari con il rito speciale.
La qualificazione si fonda sul contenuto sostanziale della domanda. Il ricorrente non censura un interesse al completamento del mandato, bensì l’efficacia escludente del decreto rispetto alla partecipazione alla competizione: la dedotta impossibilità oggettiva di raccolta firme rientra nell’alveo applicativo della norma. Il Collegio prende atto dell’orientamento che riserva il rito speciale ai soli provvedimenti di esclusione in senso stretto (richiamata la sentenza del CGA n. 596 del 2019), ma lo ritiene riferito a una vicenda peculiare e non conferente. Il percorso argomentativo si completa con il richiamo, mutatis mutandis, alle clausole immediatamente escludenti dei bandi di gara e dei concorsi pubblici.
Da qui la conversione del rito ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm. e la trattazione con il rito dell’art. 129 cod. proc. amm. Il Collegio richiama anche la sentenza del TAR Toscana n. 1463 del 2025 in tema di legittimazione e interesse, in ragione della mancata raccolta delle firme.
Passando alle eccezioni preliminari, il TAR applica l’art. 276, comma 2, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 76, comma 4, cod. proc. amm., e l’ordo quaestionum fissato dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015. La questione prioritaria è l’irricevibilità per tardività. Il comma 1 dell’art. 129 cod. proc. amm. impone il termine di tre giorni dalla pubblicazione degli atti impugnati. Poiché il decreto è stato pubblicato il 18 agosto 2025, il termine è spirato il 21 agosto 2025, mentre il ricorso è stato proposto il 15 settembre 2025. Il gravame è quindi tardivo e va dichiarato irricevibile.
Le spese seguono la soccombenza verso la Regione Toscana e sono liquidate in dispositivo; la compensazione è disposta verso il Ministero dell’Interno per giusti motivi.
Nota della Redazione
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