Impianto di distribuzione carburanti, autolavaggio computabile nella superficie coperta (TAR Marche n. 249 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo della superficie coperta assentibile di un impianto di distribuzione di carburanti, disciplinata dalla normativa regionale ratione temporis vigente, deve essere computata anche la copertura dell’autolavaggio, che costituisce fabbricato autonomo e non rientra tra le esclusioni espressamente previste. Il Regolamento regionale n. 5/2004, nell’escludere dal computo le sole pensiline soprastanti le colonnine di erogazione, non consente estensioni analogiche, in applicazione del principio ubi lex voluit dixit. La base di calcolo del 10% non può coincidere con l’intera estensione del lotto di proprietà, dovendosi scomputare le aree verdi e i terrapieni estranei alla nozione normativa di impianto di distribuzione. Il superamento della superficie coperta assentibile determina l’illegittimità del permesso di costruire e, in ragione del carattere non scindibile dell’opera, la caducazione derivata delle varianti non essenziali.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo confinante, impugna il permesso di costruire rilasciato dal Comune per la realizzazione di una stazione di servizio con attività accessorie, commerciali di vicinato, artigianali e di somministrazione. Dopo l’accesso agli atti, deduce la violazione di legge in materia di superfici coperte, la difformità realizzativa rispetto al titolo e il difetto dei presupposti del rilascio.
Il ricorso è assistito da istanza di sospensiva, rigettata. Si costituiscono il Comune e il controinteressato, eccependo l’irricevibilità per tardività della notifica e la sopravvenuta carenza di interesse per l’intervenuta adozione di due varianti al titolo. La causa è trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di tardività richiamando il principio per cui, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., è onere di chi eccepisce la decadenza fornire la prova rigorosa della piena conoscenza dell’atto. La dichiarazione postuma del responsabile del settore non integra tale prova; risultano invece documentati la richiesta e la consegna degli elaborati in epoca successiva. Il ricorso è quindi tempestivo.
Quanto alla carenza di interesse, la prima variante regolarizza il muro oggetto di sopralluogo e aggiunge box per bombole; la seconda incrementa la superficie coperta del bar. Si tratta di varianti non essenziali, che integrano ma non sostituiscono il titolo impugnato e non incidono sulle censure. Il primo motivo è rinunciato; il secondo è inammissibile, attenendo all’esecuzione del titolo e al sollecito dei poteri di controllo.
Il terzo motivo è fondato. La ragione più liquida riguarda il mancato computo dell’autolavaggio. Il Comune ha assunto a base di calcolo l’intera ampiezza del lotto e ha assentito l’intera superficie risultante. Poiché l’art. 2 del Regolamento n. 5/2004 esclude dal computo le sole pensiline delle pompe, l’autolavaggio, quale fabbricato con proiezione coperta, deve essere computato. Il Collegio richiama sul punto i precedenti citati in materia.
Il superamento emerge anche sotto altro profilo: dalla base di calcolo vanno scomputate le aree verdi prive di serbatoi e i terrapieni, non riconducibili alla nozione normativa di impianto. Pare inoltre dubbia l’accessorietà dell’area destinata alla commercializzazione di automobili, richiamandosi il principio del necessario collegamento oggettivo e funzionale tra impianto e attività accessorie.
Accertata la fondatezza del motivo, il ricorso è accolto con annullamento integrale del permesso, non essendo l’opera scindibile in distinti progetti, e con caducazione derivata delle varianti. La domanda risarcitoria è respinta per difetto del nesso eziologico, non essendo stata censurata la possibilità stessa di edificare. Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.