Perdita sopravvenuta dei requisiti e poteri di controllo della stazione appaltante (TAR Sardegna n. 152 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta perdita, da parte dell’aggiudicataria, di un requisito di partecipazione costituisce fatto che impone alla stazione appaltante di verificare la permanenza dei requisiti, ma tale verifica è espressione di un potere rimesso in prima battuta all’Amministrazione. Il concorrente collocato in seconda posizione non può ottenere dal giudice amministrativo una statuizione sulla rilevanza di quelle circostanze fattuali quando l’Amministrazione non si sia ancora determinata, operando il limite dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.. L’effettività della tutela resta assicurata dal rimedio avverso l’inerzia ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., esperibile dal soggetto interessato allo scorrimento della graduatoria. Il ricorso che investa l’aggiudicazione senza impugnare specificamente l’atto definitivo, limitandosi a una clausola di stile sugli atti lesivi, è inammissibile per difetto di indicazione del petitum ex art. 40, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.. Il ricorso incidentale dell’aggiudicataria diviene improcedibile per carenza di interesse quando il ricorso principale sia dichiarato inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, classificatasi seconda nella procedura aperta indetta da un’Unione dei Comuni per il servizio di igiene urbana e ambientale, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della gara in favore della controinteressata. Ha dedotto che, dopo l’aggiudicazione, l’aggiudicataria aveva perso l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali e che l’Amministrazione, invece di dichiararne la decadenza o scorrere la graduatoria, aveva atteso l’eventuale nuova iscrizione.
Ha inoltre censurato una ordinanza regionale asseritamente volta a prorogare la gestione in corso, e un presunto illecito professionale del legale rappresentante dell’aggiudicataria, chiedendo in via subordinata un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale avverso la circolare dell’Albo e il rinnovo della propria iscrizione. All’udienza pubblica la ricorrente ha rinunciato al terzo motivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’ordine di esame dei gravami, dando priorità al ricorso principale in linea con l’orientamento della C.G.U.E., poiché l’eventuale infondatezza del principale consente di dichiarare improcedibile l’incidentale, con economia dei mezzi processuali.
Nel merito, il ricorso principale è inammissibile. La ricorrente non ha impugnato specificamente l’aggiudicazione definitiva, già comunicata prima della notifica del ricorso, e il riferimento generico agli atti lesivi costituisce mera clausola di stile, inidonea a integrare l’onere dell’art. 40, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Il Collegio considera l’orientamento che privilegia la sostanza delle censure, ma ritiene che, anche ammettendo l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, il ricorso resti inammissibile.
Le censure riguardano, infatti, circostanze successive all’aggiudicazione: la perdita dell’iscrizione all’Albo e il preteso illecito professionale sopravvenuto. La stazione appaltante ha certamente il dovere di verificare la permanenza dei requisiti, ma tale verifica, d’ufficio o su sollecitazione, è espressione di un potere rimesso in prima battuta all’Amministrazione. Non essendosi questa determinata, il giudice non può valutarne la rilevanza, per il limite dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
Non è configurabile alcun provvedimento implicito, che richiede una manifestazione espressa di volontà e un collegamento esclusivo e bilaterale con l’atto presupposto. Il mancato riscontro alle istanze di autotutela non vale, avendo carattere discrezionale e non doveroso. Il precedente invocato dalla ricorrente non è pertinente, perché in quella vicenda l’Amministrazione aveva esercitato il controllo.
Nessun vulnus all’effettività della tutela, poiché l’operatore può sollecitare il controllo e ricorrere contro l’inerzia ex art. 117 cod. proc. amm., e ciò esclude il rinvio pregiudiziale. La rinuncia al terzo motivo non impedisce l’osservazione che l’illecito dovrà essere valutato in via discrezionale, verificandone il collegamento con l’attività professionale. Il ricorso incidentale è improcedibile per carenza di interesse. Spese compensate.
Nota della Redazione
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