Dichiarazione PNRR occupazione giovanile e femminile requisito essenziale non sanabile (TAR Toscana n. 1924 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota di occupazione giovanile e occupazione femminile ai sensi dell’art. 47, comma 4, d.l. n. 77/2021 costituisce requisito necessario dell’offerta, da rendere in termini espliciti e con apposita manifestazione di volontà al momento della presentazione della stessa, a pena di esclusione. La relativa omissione non è sanabile mediante soccorso istruttorio, perché attiene a un elemento essenziale dell’offerta e non a un difetto documentale. La mera accettazione del bando di gara non supplisce alla dichiarazione, e l’errore materiale nel caricamento dei documenti resta irrilevante in virtù del principio di autoresponsabilità del concorrente. La inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 non impone alla stazione appaltante di verificare la documentazione amministrativa del solo primo graduato.
Il Fatto
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro Settentrionale indiceva una procedura aperta, con inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di un appalto integrato finanziato con fondi PNRR. Alla gara partecipavano quindici operatori. L’aggiudicazione veniva disposta in favore di un raggruppamento, mentre la società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione deducendo plurimi motivi, tra cui il superamento del limite di subappalto e la modifica dell’offerta in sede di verifica di anomalia.
Nelle more, la stazione appaltante verificava la documentazione amministrativa della seconda graduata e ne disponeva l’esclusione per omessa produzione del Modello 5 recante le dichiarazioni PNRR sull’occupazione giovanile e femminile. La società esclusa impugnava con motivi aggiunti l’esclusione, sostenendo l’illegittimità dell’apertura della busta amministrativa e la sanabilità dell’omissione. Il raggruppamento aggiudicatario proponeva ricorso incidentale escludente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria i motivi aggiunti, per ragioni di priorità logica ed economia processuale: la conferma dell’esclusione renderebbe improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
Il primo motivo aggiunto, fondato sull’inversione procedimentale, è respinto. L’art. 107, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 si limita a collocare la verifica dell’idoneità degli offerenti dopo l’esame delle offerte e non impone di controllare la sola impresa prima graduata. Anzi, il richiamo all’imparzialità e trasparenza presuppone la verifica su una pluralità di operatori. La censura sulla apertura della busta dopo l’aggiudicazione è dichiarata inammissibile per carenza di interesse e comunque infondata: la stazione appaltante avrebbe in ogni caso dovuto verificare i requisiti della ricorrente prima di un’eventuale aggiudicazione. È escluso anche lo sviamento di potere, essendo l’improcedibilità una conseguenza necessitata del processo.
Il secondo motivo aggiunto è destituito di fondamento. L’art. 47, comma 4, d.l. n. 77/2021, richiamato dagli artt. 6 e 7.3 del disciplinare, qualifica la dichiarazione come requisito necessario dell’offerta. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione deve essere resa in termini espliciti al momento della presentazione dell’offerta e non può essere sostituita dalla mera accettazione del bando. Il soccorso istruttorio è inapplicabile, trattandosi di elemento essenziale dell’offerta. L’errore nel caricamento dei documenti resta irrilevante per il principio di autoresponsabilità.
Il terzo motivo aggiunto, che invocava l’art. 97, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, è respinto perché non è stata dimostrata l’estromissione o sostituzione del socio all’interno del raggruppamento.
In definitiva i motivi aggiunti sono respinti e l’esclusione è confermata. Il ricorso introduttivo e il ricorso incidentale sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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