Revoca del porto d’armi basata su giudizio prognostico di inaffidabilità (TAR Calabria n. 1977 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca o il diniego della licenza di porto d’armi disposti per difetto di affidabilità e di buona condotta non richiedono un accertato abuso delle armi né un’istruttoria sulla pericolosità sociale. Il giudizio prognostico sull’uso del titolo rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito, salvo il controllo ab externo per illogicità o irragionevolezza. È sufficiente che dal comportamento del soggetto emergano anche per meri indizi l’assenza di perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi. L’amministrazione non ha l’obbligo di puntuale confutazione delle controdeduzioni difensive, quando le ragioni del diniego si evincono dalla motivazione del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Catanzaro gli ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia, all’esito di un contraddittorio procedimentale. Il provvedimento si fonda sulla querela sporta nei suoi confronti per minacce e lesioni da un vicino di fondo, nell’ambito di tensioni legate alla gestione di terreni agricoli contigui.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 43 R.D. n. 773/1931, oltre all’eccesso di potere, lamentando l’omessa valutazione delle proprie deduzioni difensive, la propria incensuratezza e di aver egli stesso subito un’aggressione, essendo a sua volta querelante. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 14 novembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura sulla motivazione. Richiamando un consolidato orientamento, rileva che la pubblica amministrazione non ha un obbligo di puntuale confutazione delle controdeduzioni presentate dopo il preavviso di rigetto, potendo le ragioni del diniego evincersi dalla motivazione del provvedimento (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 803 del 2021).

Il nucleo della decisione è la ricostruzione del quadro normativo. L’art. 11 R.D. n. 773/1931, al primo comma, impone il diniego delle autorizzazioni di polizia in presenza di condanne o misure tassativamente indicate; il secondo comma consente di negarle a chi non può provare la propria buona condotta. L’art. 43 del medesimo regio decreto, al primo comma, preclude la licenza in caso di condanna per determinati delitti; il secondo comma consente di ricusarla a chi non dia affidamento di non abusare delle armi.

Il Tribunale esclude che nella specie operi l’automatismo preclusivo degli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1: la revoca si fonda su un non positivo apprezzamento di affidabilità e buona condotta, riconducibile ai commi secondi delle stesse disposizioni. Tale giudizio soggettivo è espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole. Non è necessario che il comportamento posto a base del diniego sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione dell’amministrazione per prevenire effetti negativi per la sicurezza pubblica (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021).

La Corte richiama inoltre il principio secondo cui è sufficiente che dal comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza di perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi, senza necessità di istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 137 del 2021). Il diniego di rinnovo non contraddice un precedente rilascio, sussistendo un’ampia potestà di riesame (Cons. Stato, Sez. III, n. 4595 del 2019; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 591 del 2023).

Applicando tali coordinate, il compendio posto a base del provvedimento resiste ai rilievi: il Questore ha ritenuto non plausibili le giustificazioni, emergendo dallo scambio di denunce l’attualità di tensioni irrisolte incidenti sull’affidabilità. La valutazione è adeguatamente motivata, ragionevole e coerente. La domanda di annullamento è respinta, con compensazione delle spese in ragione della mera difesa di stile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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