Inottemperanza al giudicato e sospensione per riequilibrio finanziario dell’ente (TAR Calabria n. 1653 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione delle procedure esecutive prevista dall’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 opera dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino all’approvazione o al diniego del piano; venuto meno il presupposto sospensivo per effetto dell’approvazione del piano, l’ente locale è tenuto all’integrale ottemperanza del giudicato formatosi sul titolo esecutivo. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale e, in difetto, sussistono i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. Il giudice assegna un termine per l’adempimento e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta, ponendo a carico dell’ente inadempiente le spese di giudizio e il compenso del commissario.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Lamezia Terme un decreto ingiuntivo con cui il Comune era stato condannato al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi e spese di lite. Il decreto, non opposto, era stato dichiarato esecutivo e notificato al Comune debitore. Non essendo intervenuto alcun pagamento, la società proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Calabria, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario.

Il giudizio veniva inizialmente sospeso, risultando il Comune sottoposto alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Reiterate le richieste alla parte ai sensi dell’art. 80, comma 3, cod. proc. amm., la ricorrente depositava memoria dalla quale emergeva l’avvenuta approvazione del piano di riequilibrio, con conseguente venir meno della ragione della sospensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la memoria della ricorrente come istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 80, comma 2, cod. proc. amm. Rileva inoltre che, non essendosi il Comune costituito nonostante la rituale intimazione, la mancata contestazione consente di dare per assodata l’approvazione del piano di riequilibrio, così come rappresentata dalla ricorrente sulla base della decisione della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Venuto meno il presupposto della sospensione ex lege, non sussistono ragioni per non decidere. Il Collegio accerta il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo e l’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente alla pretesa creditoria in esso contenuta.

Sul piano dell’onere probatorio, la Corte rileva che l’amministrazione non ha dimostrato, come pure le incombeva, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.

Il Collegio dichiara l’obbligo di ottemperare, detratto quanto già eventualmente corrisposto, e assegna all’ente il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia, nomina commissario ad acta il Segretario comunale, con facoltà di delega, prevedendo che il relativo compenso sia liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente, insieme alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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