Danno non patrimoniale da insufficiente sostegno scolastico: prova necessaria (C.G.A.R.S. n. 401 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale, con applicazione dell’art. 2043 c.c. e dei relativi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi. Il danno non patrimoniale costituisce un danno-conseguenza e postula la prova, anche per presunzioni, del nesso causale con il fatto illecito ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., non essendo configurabile in re ipsa. Nel caso di assegnazione di un numero di ore di sostegno ritenuto insufficiente, il pregiudizio alla personalità del minore deve essere allegato e dimostrato mediante elementi idonei a evidenziare la concreta incidenza causale dell’azione amministrativa sul percorso di apprendimento e socializzazione. L’onere della prova grava sul danneggiato ex art. 2697 c.c. e non può essere assolto invocando il metodo acquisitivo né la sola illegittimità del provvedimento.

Il Fatto

L’appellante, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore, impugnava dinanzi al TAR Sicilia il provvedimento con cui il Dirigente Scolastico aveva assegnato al minore un insegnante di sostegno per 11,00 ore settimanali, ritenute insufficienti, e chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal figlio e da sé medesima.

Il TAR, con la sentenza n. 978/2022, dichiarava l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse a fronte della conclusione dell’anno scolastico e rigettava la domanda risarcitoria, compensando le spese. L’appellante impugnava la decisione limitatamente al capo che aveva respinto la pretesa risarcitoria, non contestando la declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. premette che l’omessa impugnazione del capo relativo all’improcedibilità e alla giurisdizione determina un giudicato interno parziale. Ai sensi dell’art. 9 c.p.a., il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio in primo grado ma in appello solo se dedotto con specifico motivo; non avendo l’Amministrazione proposto appello incidentale, la questione non è più scrutinabile.

Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento dell’Ad. Plen. n. 7/2021, che ha qualificato la responsabilità da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica in termini aquiliani, escludendo la configurabilità di un rapporto obbligatorio da contatto sociale. Centrale diviene l’ingiustizia del danno, da dimostrare in giudizio, e la lesione del bene della vita cui il privato aspirava.

Il giudice richiama l’Ad. Plen. n. 3 del 2011 in tema di causalità giuridica e auto-responsabilità, nonché la regola probatoria del “più probabile che non” temperata dal criterio della causalità adeguata. Sul piano soggettivo, la colpa va individuata nella violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento, dovendosi escludere in presenza di errore scusabile.

Quanto al danno non patrimoniale, la Corte ne ribadisce la natura di danno-conseguenza, non risarcibile in re ipsa, richiamando Sezioni Unite n. 26972/2008: la lesione deve essere grave e il pregiudizio non futile, con onere di allegazione e prova, anche presuntiva, a carico del danneggiato. Nel caso concreto, il pregiudizio dedotto consisteva nella perdita di chances di miglioramento nell’istruzione e nell’integrazione sociale.

La Corte ritiene però che tale prova non sia stata fornita. Lo sviluppo della personalità del minore dipende da molteplici fattori — offerta formativa, ambiente familiare, capacità di recepire gli stimoli — e manca il raffronto comparativo tra la situazione anteriore e quella successiva alla rimodulazione delle ore. Il P.E.I. descrive anzi un buon inserimento sociale del minore, con rapporti positivi con insegnanti e compagni. L’attività di sostegno, peraltro, era stata inizialmente assicurata e rimodulata solo per pochi mesi. L’appello è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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