Valutazione comparativa nei concorsi universitari e sindacato sul merito (TAR Puglia n. 1011 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio finale della Commissione di concorso per la copertura di posti di professore universitario costituisce il risultato di una valutazione complessiva tra i candidati, effettuata sulla base delle pubblicazioni, del curriculum e dell’attività didattica, ed è incompatibile non solo con l’attribuzione di punteggi globali ma anche con punteggi riferiti ai singoli parametri. Esso non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione qualitativa di tutta l’attività del candidato alla luce dei parametri del bando. In procedure nelle quali i candidati presentano in genere curricula ricchi di elementi pregevoli, la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento. Il sindacato del giudice amministrativo resta dunque nei limiti della legittimità, non potendo sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
Il Fatto
Con decreto rettorile n. 25 del 10 gennaio 2023, l’Università degli Studi di Bari ha indetto una procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Economia e Finanza. Alla procedura hanno partecipato cinque candidati, fra cui il ricorrente e la controinteressata.
La Commissione, nominata con D.R. n. 1316 del 29 marzo 2023, ha concluso i lavori il 18 maggio 2023, individuando quale candidata idonea la controinteressata. Il Rettore ha approvato gli atti con decreto n. 2211 del 7 giugno 2023. Il ricorrente ha impugnato gli atti deducendo l’incongruità della valutazione complessiva “buona” ricevuta rispetto a quella “ottima” della controinteressata, frutto rispettivamente di sottostima e sovrastima dei curricula. L’Università e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità per sconfinamento nel merito e l’infondatezza; la controinteressata ha proposto ricorso incidentale subordinato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui il giudizio della Commissione è valutazione complessiva e non addizione di punteggi, citando Cons. St., sez. VI, n. 1496 del 4 marzo 2019 e TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 878/2023. Il ricorrente contesta la valutazione di tre criteri su quattro per l’attività didattica e di quattro su sei per l’attività scientifica, oltre al giudizio “ottimo” sulle pubblicazioni.
Sul versante didattico, il Collegio esclude il travisamento. Le espressioni “maggioranza” e “maggioranza assoluta” sono state usate in senso equivalente, rilevando il dato oggettivo dell’aver tenuto almeno venti corsi, soglia superata da entrambi. La censura sull’assunzione ex post del criterio dei venti corsi è dichiarata inammissibile, perché proposta con memoria successiva non notificata. Quanto all’incarico di Director del Master presso università britannica, la Commissione lo ha correttamente assimilato al Coordinatore di Corso di Laurea, trattandosi di incarico annuale privo di funzioni gestionali provate; anche a volerne riconoscere la natura istituzionale, la preminenza dell’attività della controinteressata non sarebbe scalfita. Sul tutoraggio di dottorandi, il curriculum del ricorrente si limita a un elenco generico, mentre la controinteressata ha indicato settore, tema e titolo dei progetti: la pretesa di integrare in giudizio le informazioni è inammissibile e non sussisteva onere di soccorso istruttorio (Cons. Stato, Sez. II, n. 7815/2021; Sez. II, n. 5536/2019; Sez. IV, n. 1042/2012).
Sul versante scientifico, la Commissione non ha valorizzato il grant ESRC e il premio Padoa-Schioppa come attività di coordinamento perché il ricorrente li aveva collocati tra i grants and awards e le past visiting positions: la diversa qualificazione in giudizio viola i principi di autoresponsabilità del candidato e di par condicio. È irrilevante la mancata inclusione del premio tra i riconoscimenti, non vantando la controinteressata alcun premio. Infondata è l’asserita disparità sulla partecipazione a convegni, non rientrando il criterio quantitativo tra quelli predeterminati. Il peer review non è sussumibile in alcun criterio e l’attività di consulenza presso istituti internazionali costituisce incarico extra-accademico, non meritevole di ipervalutazione. Quanto all’assegno di ricerca, il criterio presuppone lo svolgimento effettivo del servizio, mai attivato nella specie.
Il ricorso principale è quindi respinto. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese sono compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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