Dichiarazione successione integrativa emendabile solo prima dell’avviso di liquidazione (Cass. civ. Sez. V n. 15739 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sulle successioni, la dichiarazione può essere ritrattata e modificata dal contribuente, anche dopo la scadenza del termine di cui all’art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, purché prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta. Se la modifica interviene prima di tale notificazione, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare le risultanze della correzione, con onere della prova a proprio carico; se interviene dopo, la facoltà di correzione non è preclusa, ma il contribuente assume l’onere di dimostrare la correttezza della variazione proposta. In tema di INVIM, l’art. 20, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 consente di notificare con un unico avviso l’accertamento che riguardi anche la determinazione del valore ai fini delle imposte di registro o di successione, rendendo superflua l’emanazione preliminare di un autonomo avviso di accertamento.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi del de cuius, presentavano dichiarazione di successione e, successivamente, una dichiarazione integrativa con cui indicavano i valori degli immobili applicando i coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali vigenti nell’anno 2019. Dopo la notifica dell’avviso di liquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’INVIM, presentavano istanza di autotutela e poi una dichiarazione correttiva/sostitutiva, rideterminando i valori con i coefficienti vigenti all’epoca di apertura della successione.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, pur accogliendo l’appello in motivazione, lo rigettava in dispositivo, confermando la sentenza di prime cure sfavorevole all’amministrazione. I contribuenti ricorrevano per cassazione deducendo due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di nullità della sentenza di appello per contrasto tra motivazione e dispositivo. Ribadisce che gli errori materiali emendabili ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ. non possono essere dedotti come motivo di cassazione, poiché il giudizio di legittimità è diretto al solo controllo di legalità. Solo il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, che non consenta di individuare la statuizione del giudice, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ..

Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata presenta piena coerenza tra premesse e conclusioni, giustificando l’accoglimento dell’appello, mentre il dispositivo si esprime erroneamente nel senso del rigetto. Tale dissonanza costituisce errore materiale, emendabile con la procedura di correzione, al di fuori della cognizione del giudice di legittimità.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Secondo orientamento consolidato, la dichiarazione di successione può essere ritrattata anche dopo la scadenza del termine, purché prima della notificazione dell’avviso di rettifica. Se la modifica interviene dopo la notificazione, non è preclusa, ma grava sul contribuente l’onere della prova circa la correttezza della variazione. La Corte rileva che la sentenza di appello ha accertato che gli eredi avevano dichiarato il valore venale degli immobili e solo dopo l’avviso avevano preteso l’applicazione del criterio catastale, senza censurare l’accertamento fattuale con il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.

Il secondo motivo è parimenti infondato. L’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 643/1972 consente di notificare con un unico avviso l’accertamento che riguardi anche la determinazione del valore ai fini delle imposte di registro o di successione. L’art. 17 del medesimo d.P.R. attribuisce agli Uffici competenti alla registrazione dell’atto o della denuncia di successione il compito di provvedere all’accertamento, liquidazione e riscossione dell’INVIM. La concomitante emanazione dell’avviso di rettifica ai fini dell’imposta sulle successioni rendeva quindi superflua l’emanazione preliminare di un autonomo avviso di accertamento.

Il ricorso è respinto con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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