Archiviazione: impugnabile solo per nullità, non per merito (Cass. pen. Sez. VII n. 1181 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di archiviazione, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari non è impugnabile nel merito. L’art. 410-bis cod. proc. pen. ne sancisce la nullità nelle sole ipotesi in cui non sia stata consentita la partecipazione della persona offesa, non sia stata disposta la sua partecipazione all’udienza camerale a seguito di rituale opposizione, ovvero non siano state rispettate le regole sulla partecipazione delle parti. Tale nullità si fa valere con reclamo al Tribunale. Il ricorso per cassazione che, qualificando il provvedimento come abnorme, contesti il merito della decisione è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, nella qualità di persona offesa, propone ricorso avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha disposto l’archiviazione di un procedimento contro ignoti, iscritto per abuso di ufficio a seguito di sua denuncia.
La parte aveva presentato opposizione all’archiviazione e il giudice aveva fissato udienza camerale partecipata. In quella sede l’opposizione era stata dichiarata inammissibile per mancata indicazione di nuovi mezzi di prova. La ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento per carenza assoluta di motivazione e contesta nel merito la ritenuta irrilevanza penale delle condotte dei pubblici ufficiali.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione preliminare. Il procedimento era iscritto per un reato nelle more abrogato, ma la ricorrente ha prospettato la diversa qualificazione del fatto come sequestro di persona. Non è dunque possibile limitarsi a prendere atto della abolitio criminis, restando in teoria valutabile l’errore di qualificazione secondo la prospettazione del ricorso.
Nel merito, il Collegio ricorda che avverso la decisione di archiviazione non è prevista impugnazione nel merito. L’art. 410-bis cod. proc. pen. configura la nullità del provvedimento in ipotesi tassative, legate al rispetto del contraddittorio, e ne demanda la denuncia al reclamo al Tribunale.
Nel caso concreto, a seguito dell’opposizione, il giudice aveva proceduto a camera di consiglio partecipata. Pur avendo dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, egli ha comunque valutato gli argomenti della parte. Risultando rispettate, sul piano formale e sostanziale, le regole del contraddittorio, non residuano spazi per il reclamo e non sussistono le condizioni per un provvedimento ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Quanto alla dedotta abnormità, la Corte osserva che il ricorso contesta in realtà il merito della decisione. La circostanza che il provvedimento sia privo di riferimento alle norme di legge non esclude che il giudice abbia regolarmente deciso nell’ambito dei propri poteri. Il ricorso si risolve in una rivisitazione della vicenda: è dunque una impugnazione di merito, non consentita.
All’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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