Dichiarazioni eteroaccusatorie e onere di allegazione dell’inutilizzabilità (Cass. pen. Sez. II n. 34178 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che eccepisca l’inutilizzabilità di un atto processuale senza indicarne la concreta incidenza sul complessivo compendio probatorio già valutato, poiché solo da tale allegazione può desumersi la decisività del vizio rispetto al provvedimento impugnato. Le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da imputati dello stesso reato costituiscono prova solo se dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva e oggettiva, e corredate da riscontri individualizzanti, riferibili cioè sia alla persona dell’incolpato sia alle imputazioni a lui ascritte. Il controllo di legittimità non riesamina il merito della valutazione probatoria, ma verifica la tenuta logica dell’apparato argomentativo.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, confermava la responsabilità del ricorrente per il delitto di riciclaggio, rideterminando la pena e sostituendo la sanzione detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Il giudizio di colpevolezza si fondava sulle dichiarazioni del coimputato e sul riconoscimento fotografico.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo eccepiva la mancata declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da altro coimputato, in assenza del difensore, quando questi doveva già essere sentito come persona sottoposta a indagini. Con il secondo contestava il giudizio di responsabilità, deducendo la violazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie e il difetto di motivazione sui riscontri.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato giudicato generico, oltre che dedotto per la prima volta in sede di legittimità. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di un atto indicare non solo quello specificamente affetto dal vizio, ma anche chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio istruttorio, così da poterne inferire la decisività rispetto al provvedimento impugnato, richiamando Sezioni Unite n. 23868 del 2009 e le successive Sez. VI n. 49970 del 2012 e Sez. VI n. 1219 del 2019.
Nel caso concreto il ricorrente non aveva prospettato alcunché sulla concreta incidenza delle dichiarazioni di cui lamentava l’inutilizzabilità, poiché i giudici di secondo grado avevano fondato il giudizio di responsabilità sul portato dichiarativo di altro coimputato, prescindendo dal narrato del primo dichiarante.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto generico e comunque manifestamente infondato, in quanto riproponeva le censure già svolte in appello senza confrontarsi con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva valutato le dichiarazioni del coimputato come intrinsecamente attendibili, soggettivamente e oggettivamente, perché dettagliate, coerenti e scevre da contraddizioni, e aveva considerato affidabile il riconoscimento fotografico, operato in termini di certezza su un album contenente nove immagini, tra cui quelle di quattro soggetti omonimi.
Quanto ai riscontri individualizzanti, il collegio di merito aveva valorizzato la documentazione sull’operazione di acquisto della vettura e il rapporto di parentela tra l’imputato e l’intestataria del mezzo. Alla deduzione difensiva fondata sull’esistenza di più omonimi nipoti, la Corte di appello aveva replicato, con argomentazione scevra da manifesta illogicità, che la sicura individuazione fotografica della persona fisica dell’imputato escludeva che l’acquisto fosse stato commissionato da uno degli altri omonimi, richiamando Sez. I n. 17370 del 2023, Sez. I n. 10561 del 2020 e Sez. VI n. 47108 del 2019.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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