Trasmissione al PM dell’incompetenza per reati ex art. 51 abnorme (Cass. pen. Sez. 3 n. 664 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice distrettuale del dibattimento che dichiara la propria incompetenza per territorio per un reato incluso nell’elenco di cui all’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., commesso nel circondario di altro tribunale del medesimo distretto, deve trasmettere gli atti direttamente al giudice ritenuto competente, e non al pubblico ministero presso quest’ultimo, qualora le funzioni requirenti e di giudice per le indagini preliminari siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-quinquies, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, la trasmissione al pubblico ministero configura un provvedimento abnorme, in quanto determina un’indebita regressione del procedimento e una stasi processuale superabile solo con un atto invalido.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, dichiarava la propria incompetenza per territorio in ordine al procedimento per il reato di adescamento di minorenne di cui all’art. 609-undecies cod. pen., commesso mediante l’invio di messaggi WhatsApp dal marzo 2024 all’8 giugno 2024. Il giudice, ritenendo che la competenza si determinasse nel luogo in cui la minore aveva percepito i messaggi, disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo.
Avverso la sentenza ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, denunciando l’abnormità funzionale del provvedimento per indebita regressione del procedimento e determinazione di una stasi processuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ricostruendo il sistema dei rapporti tra dichiarazione di incompetenza e trasmissione degli atti nei procedimenti per i reati di cui all’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen.. Il principio generale, affermato da Corte cost. n. 104 del 2001 e recepito dalle Sezioni Unite n. 39746 del 2017, impone la trasmissione diretta al giudice competente quando la dichiarazione di incompetenza non comporti un mutamento del pubblico ministero e del giudice dell’udienza preliminare.
La peculiarità dei reati attratti alla competenza distrettuale è che le funzioni requirenti e di giudice per le indagini preliminari sono già state svolte dall’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, che è anche quello competente per il diverso giudice individuato all’esito della declaratoria di incompetenza. In questa evenienza, la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari non risponde ad alcuna esigenza di tutela del diritto di difesa, poiché le parti hanno già potuto esercitare i propri diritti dinanzi al giudice naturale.
La Corte ha precisato che tale principio vale anche per i reati per i quali l’azione penale è esercitata con citazione diretta a giudizio, come il reato di cui all’art. 609-undecies cod. pen. Il legislatore di cui al d.lgs. n. 150/2022 configura per tali reati una sequenza procedimentale che riprende con la fissazione dell’udienza di comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen., rendendo ancor più evidente la superfluità dell’inutile passaggio dal pubblico ministero.
Il provvedimento impugnato è stato pertanto qualificato abnorme, perché non altrimenti impugnabile, determina la regressione del procedimento e investe una Procura della Repubblica cui non spettano le funzioni requirenti per legge. Tale conclusione è coerente con l’elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite n. 37502 del 2022 e delle Sezioni Unite n. 5307 del 2007, che configurano il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti direttamente al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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