Frode carosello: la società buffer consapevole perde la neutralità IVA (Cass. pen. n. 8635/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle frodi carosello, il principio di neutralità dell’IVA non opera in favore del soggetto che sia consapevole di partecipare al meccanismo fraudolento. In presenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la consapevolezza della frode esclude il diritto alla detrazione, anche quando le operazioni commerciali siano materialmente avvenute. La società buffer non può essere considerata fiscalmente neutra per il solo fatto di collocarsi in posizione intermedia nella catena. Venuto meno il diritto alla detrazione, può configurarsi un profitto illecito rilevante quale presupposto del successivo reimpiego ai fini dell’art. 648-ter.1 c.p.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari disponeva un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nell’ambito di un procedimento relativo all’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e al successivo impiego delle somme derivanti dall’evasione. Secondo l’accusa, alcune società avevano operato come cartiere e altre come società filtro all’interno di una frode carosello. Il Tribunale del riesame annullava il sequestro e disponeva la restituzione di 998.259,98 euro.
Pur riconoscendo la consapevole partecipazione degli indagati al sistema fraudolento, il Tribunale escludeva l’esistenza di un profitto in capo alla società buffer. Riteneva che le operazioni di acquisto e successiva rivendita fossero fiscalmente neutrali, poiché l’IVA a credito e quella a debito si compensavano contabilmente. Il Pubblico Ministero ricorreva per cassazione contestando tale ricostruzione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione individua una contraddizione giuridica nella motivazione del riesame. Una volta accertata la consapevolezza della società e degli indagati circa l’inserimento delle operazioni in una frode carosello, non era possibile continuare ad applicare il principio di neutralità dell’IVA. La neutralità presuppone infatti operazioni lecite e un legittimo esercizio del diritto alla detrazione. Se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare alla frode, la detrazione deve essere negata.
La Corte chiarisce inoltre che, ai fini dell’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, non assume rilievo decisivo la distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva dell’operazione. La fattispecie comprende entrambe. L’operazione è soggettivamente inesistente quando la fattura indica soggetti diversi da quelli che hanno effettivamente realizzato la transazione. In tale situazione, la materiale esistenza della cessione o la regolarità formale dei pagamenti non determinano automaticamente l’insorgenza di un credito IVA.
Il punto decisivo riguarda quindi il profitto. Il Tribunale aveva considerato soltanto la rappresentazione contabile delle operazioni, compensando idealmente l’IVA sugli acquisti con quella sulle vendite. Secondo la Cassazione, questa impostazione trascura la disciplina sostanziale: l’IVA relativa alla fattura soggettivamente inesistente non è legittimamente detraibile quando vi sia consapevolezza della frode. Di conseguenza, l’esclusione del profitto fondata sulla mera qualità di società buffer introduce un automatismo privo di fondamento normativo.
Tale errore incide anche sulla valutazione del fumus del reato di autoriciclaggio, poiché il reimpiego di proventi derivanti da evasione fiscale penalmente rilevante può integrare l’art. 648-ter.1 c.p. La Cassazione non decide invece direttamente sulla sussistenza del periculum in mora: il Tribunale lo aveva ritenuto assorbito e non aveva svolto alcuna valutazione sul punto. Mancando un decisum da sottoporre al controllo di legittimità, tale verifica resta affidata al giudice del rinvio. L’ordinanza viene quindi annullata con rinvio al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.