Confisca per fatture inesistenti basata sul prezzo non sul profitto (Cass. pen. Sez. III n. 34202 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’ablazione deve essere rapportata al prezzo del reato, cioè al compenso pattuito o riscosso dall’emittente per eseguire il delitto, e non al profitto dell’evasione d’imposta realizzata mediante l’utilizzazione delle fatture. Quest’ultimo vantaggio è conseguito in via immediata e diretta dal solo utilizzatore, poiché l’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 esclude il concorso reciproco tra chi emette e chi si avvale delle fatture. Ne deriva che il pagamento del debito tributario a seguito di ravvedimento operoso, pur incidente sulla confiscabilità del profitto dei reati determinanti l’evasione, resta irrilevante rispetto alla sequestrabilità del prezzo dei reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, che si consumano con l’emissione delle fatture.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, con decreto del 27 maggio 2024, aveva disposto il sequestro preventivo a fini di confisca, in relazione a reati tributari, nei confronti di più indagati. Investito della richiesta di parziale revoca, il G.i.p. l’aveva rigettata con provvedimento del 3 febbraio 2025.
Aditi con appelli cautelari, il Tribunale di Trani con ordinanza del 17 marzo 2025 ha revocato il sequestro, quanto a due indagati, fino alla concorrenza di una somma in relazione a una specifica annualità, dichiarando nel resto inammissibili gli appelli per sopravvenuta carenza di interesse. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, censurando la confusione operata dal Tribunale tra le nozioni di prezzo e di profitto del reato.
La Motivazione della Corte
La Sezione III muove dalla distinzione generale tra prodotto, profitto e prezzo del reato, richiamando le Sezioni Unite n. 9149 del 1996 e Sezioni Unite n. 31617 del 2015. Il prodotto è il risultato diretto dell’attività illecita; il profitto è il vantaggio economico ricavato dalla commissione del reato; il prezzo è il compenso dato o promesso per indurre un soggetto a commettere il reato.
Applicando tali categorie, la Corte ribadisce che per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti occorre guardare al prezzo e non al profitto, venendo in rilievo per l’emittente soltanto il compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto, secondo un indirizzo già espresso in Sez. III n. 50310 del 2014.
Il profitto dell’evasione realizzata utilizzando le fatture è conseguito in via immediata e diretta dal solo utilizzatore. Il regime derogatorio dell’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, che esclude il concorso reciproco tra emittente e utilizzatore, impedisce di applicare il principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo. La Corte richiama sul punto Sez. III n. 51468 del 2018, Sez. III n. 43952 del 2016, Sez. III n. 15458 del 2016 e Sez. III n. 42641 del 2013.
Ne consegue che l’emittente, responsabile del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, non può considerarsi beneficiario del profitto dell’evasione, né concorrere nel relativo reato. Nel caso concreto, il Tribunale aveva attribuito rilievo al pagamento del debito tributario mediante accertamento con adesione, ritenendolo idoneo a travolgere il sequestro. La Corte rileva però che il vincolo aveva a oggetto non il profitto, ma il prezzo dei reati, pari all’intero imponibile delle fatture al netto dell’Iva, realmente corrisposto e percepito a fronte di prestazioni mai eseguite.
Il pagamento dell’imposta evasa, dunque, se può incidere sulla confiscabilità del profitto dei reati che determinano l’evasione, non ha alcuna incidenza né sulla configurabilità dei reati ex art. 8, che si consumano con l’emissione delle fatture, né sulla sequestrabilità del relativo prezzo. L’ordinanza viene annullata con rinvio al Tribunale di Trani ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per un nuovo esame degli appelli cautelari.
Nota della Redazione
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