Esclusione per dichiarazioni rese in gara e pantouflage al vaglio del giudice (TAR Puglia n. 388 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione reticente o l’omessa indicazione di fatti pregressi non costituiscono autonoma causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis e f-bis, del d.lgs. n. 50/2016: l’esclusione presuppone una dichiarazione non veritiera, non la mera omissione, e richiede una valutazione dell’amministrazione sull’idoneità della condotta a incidere sul giudizio di integrità e affidabilità, non sostituibile dal giudice in forza dell’art. 34, comma 2, c.p.a.. Il divieto di pantouflage ex art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 non si applica a chi abbia ricoperto soltanto incarichi pubblici di natura elettiva, né opera quando l’incarico sia stato svolto presso un’amministrazione diversa da quella affidante. La valutazione di congruità dell’offerta è globale e sintetica e non si disarticola in singole voci di prezzo, salvo che emerga una manifesta e macroscopica inattendibilità.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese impugna davanti al TAR Puglia l’aggiudicazione del Lotto 1 di una gara indetta dal Comune di Taranto per il servizio veicolato di refezione scolastica, aggiudicata a una società concorrente. Chiede l’esclusione dell’aggiudicataria, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione.
Con motivi aggiunti il ricorrente estende le doglianze dopo aver conosciuto le giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia. Contesta inoltre il diniego di accesso opposto dall’amministrazione. Le istanze cautelari e quella ostensiva vengono respinte in primo grado, e il diniego di accesso è confermato in sede di appello amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il primo ordine di censure riguarda la dichiarazione sostitutiva sulle cause di esclusione. Il ricorrente sostiene che l’aggiudicataria abbia omesso di rappresentare i gravi inadempimenti posti a fondamento di un recesso contrattuale, l’annullamento in autotutela di una precedente gara, una cancellazione dall’albo fornitori, una condanna penale sopravvenuta e una risoluzione contrattuale non documentata.
Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui le ipotesi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis e f-bis sono tassative: rileva la dichiarazione decettiva o falsa, non la reticenza. L’amministrazione deve accertare se l’informazione sia falsa o fuorviante e se incida sull’integrità dell’operatore; una valutazione mancata non può essere resa dal giudice, per il limite dell’art. 34, comma 2, c.p.a..
Sul piano fattuale, il recesso risulta dichiarato e qualificato come esercizio della facoltà volontaria ex art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, senza risoluzione per inadempimento. Quanto alla risoluzione con l’ateneo, mancava un’obbligo di documentazione in assenza di richiesta istruttoria. Sulla vicenda del precedente appalto, l’annullamento in autotutela riposava su vizi propri della procedura, non su condotte riferibili all’aggiudicataria; la cancellazione dall’albo è comunque successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande. La condanna penale del socio è intervenuta dopo la notificazione del ricorso e non può rilevare per ragioni cronologiche.
Il secondo motivo concerne il pantouflage. Il Collegio osserva che la norma richiede un rapporto di pubblico impiego e l’esercizio di poteri autoritativi o negoziali: gli incarichi elettivi non sono assimilabili. La lex specialis esige inoltre che il soggetto abbia operato presso l’amministrazione affidante, evenienza non prospettata.
Il terzo motivo attiene alla sostenibilità dell’offerta. Il sindacato è ammesso solo per palese inattendibilità e la valutazione deve essere globale. Il prezzo per pasto inferiore a quello praticato in proroga o posto a base di una gara annullata non prova l’insostenibilità. La durata di 460 giorni è coerente con la decorrenza fissata dalla legge di gara. Le voci relative al centro di cottura e ai mezzi risultano esposte in importi complessivi, senza specificazione delle singole componenti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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