Dichiarazioni ispettive e interposizione illecita di manodopera (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 374 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni rese dal committente agli ispettori del lavoro, ancorché prive di efficacia confessoria perché l’ispettore non è destinatario degli effetti favorevoli della confessione e difetta l’animus confitendi, costituiscono un significativo elemento di prova. Esse, valutate unitamente alle altre risultanze istruttorie, sono idonee a supportare il giudizio di sussistenza di un’interposizione illecita di manodopera, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003. È inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro le parvenze della violazione di legge o dell’omesso esame di fatti decisivi, miri a contrapporre all’accertamento del giudice del merito una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie.
Il Fatto
Il titolare di un’azienda agricola aveva proposto opposizione avverso il verbale di accertamento ispettivo e il conseguente avviso di addebito, per un’ipotesi di appalto di manodopera vietata ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, in relazione a un contratto di gestione dei servizi stipulato con una cooperativa. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso e la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha esaminato il ricorso articolato in un unico motivo, con cui si deduceva la violazione di legge, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte territoriale valutato correttamente le risultanze istruttorie, che non avrebbero dimostrato l’interposizione illecita.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, rilevando che le censure si limitavano a contrapporre una diversa ricostruzione delle prove all’accertamento fattuale operato dal giudice del merito, esulando dai limiti del giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che la disamina dell’omesso esame era preclusa in presenza di una doppia decisione conforme.
Con specifico riferimento alle dichiarazioni rese all’ispettore del lavoro, la Corte ha precisato che esse non potevano assumere efficacia confessoria, in quanto l’ispettore, pur operando come organo della pubblica amministrazione, non la rappresenta in senso sostanziale e non è destinatario degli effetti favorevoli della confessione, risultando altresì assente l’animus confitendi. Tali dichiarazioni, tuttavia, integrano un significativo elemento di prova, che il giudice di merito può valutare unitamente agli altri elementi acquisiti.
La Corte ha reputato la decisione impugnata sorretta da un’analisi completa di tutti gli elementi, emergendo un esame complessivo della vicenda che il ricorrente tentava di ridiscutere. Nell’istanza di decisione non sono emersi elementi per rimeditare la proposta di definizione agevolata. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, la Corte ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., trattandosi di valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, come statuito dalle Sezioni Unite n. 27195 e n. 27433 del 2023. Il ricorrente è stato condannato al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.000,00 in favore del resistente e di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese di lite e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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