Difensore d’ufficio: rimborso delle spese di recupero del credito infruttuoso (Cass. civ. Sez. II n. 3480 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. L’art. 116 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 va interpretato nel senso che l’estensione della liquidazione ai compensi e agli esborsi della procedura esecutiva, ancorché infruttuosa, si giustifica perché tali voci si riferiscono strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell’interesse dello Stato. Sarebbe iniquo accollare al professionista l’onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi riconosciuti all’avvocato. Il motivo di ricorso che ometta di indicare puntualmente le singole voci della nota spese e gli atti richiamati viola i requisiti di specificità e di autosufficienza di cui all’art. 366 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato che aveva difeso d’ufficio un imputato, ottiene dal Tribunale di Monza la liquidazione di una somma a titolo di compensi per la difesa d’ufficio. Impugna il decreto di pagamento dolendosi, tra l’altro, del mancato riconoscimento delle spese di recupero del credito e della mancata applicazione di un protocollo pattizio intervenuto nel 2017.

Il Presidente del Tribunale rigetta integralmente l’opposizione, rilevando che il protocollo non era vigente all’epoca delle prestazioni, che l’attività esposta nella nota spese non risultava specifica né documentata e che il tardivo avvio delle iniziative di recupero non ne legittimava il riconoscimento. Il difensore propone allora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre il Ministero intimato resta tale.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte dà continuità a un indirizzo consolidato, di cui sono espressione Cass. Sez. 2 n. 24104 del 2011 e Cass. Sez. 6-2 n. 27854 del 2011, che recepiscono i principi maggioritari delle sezioni penali. Secondo tale orientamento, richiamato anche da Cass. n. 30484 del 2017, Cass. n. 22579 del 2019, Cass. n. 15006 del 2021, Cass. n. 40073 del 2021, Cass. n. 7275 del 2023 e Cass. n. 23958 del 2023, il difensore d’ufficio ha diritto al rimborso delle voci relative alle procedure di recupero del credito rimaste infruttuose.

La Corte chiarisce che il principio è coerente con la lettera e con la ratio dell’art. 116 d.P.R. n. 115/2002. L’attività esecutiva, benché conclusasi senza esito, si collega strumentalmente e funzionalmente a quella professionale già resa nell’interesse dello Stato. Accollare al professionista l’onere delle spese di recupero risulterebbe perciò iniquo. L’argomento dell’ordinanza impugnata, fondato sull’inutilità dell’esecuzione, non regge: proprio l’assenza di adempimento genera la necessità della richiesta di liquidazione.

Il secondo motivo è invece dichiarato inammissibile. Nella parte in cui richiede l’applicazione del protocollo pattizio, la censura non attacca la statuizione di inapplicabilità, risultando priva di attinenza al decisum e non rispettando il requisito dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Nel resto, il ricorrente non individua quali voci della nota spese non siano state riconosciute in relazione ai documenti prodotti, né chiarisce in che termini la loro omissione abbia inciso sulla decisione. La Corte ribadisce che l’autosufficienza, pur non interpretata in modo eccessivamente formalistico anche alla luce della sentenza CEDU, richiede la puntuale indicazione del contenuto degli atti richiamati, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 8950 del 2022. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Monza, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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