Ottemperanza al giudicato e spese distratte fuori dal blocco legge n. 89/2001 (TAR Lazio n. 916 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice amministrativo che abbia condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario, il credito azionato è proprio e autonomo rispetto a quello che la parte privata assistita vantava ai sensi della legge n. 89/2001. Per effetto della distrazione delle spese, tale credito non rientra tra quelli per i quali l’art. 5 sexies, comma 12 bis, legge n. 89/2001 vieta di iniziare azioni esecutive e giudizi di ottemperanza. Sussistono pertanto i presupposti degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. quando la sentenza sia stata notificata, non impugnata e sia decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione provi l’avvenuta esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore della parte privata nel giudizio sottostante, ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, n. 4503 del 2018. Con quella pronuncia il Ministero della giustizia era stato condannato al pagamento, in suo favore quale antistatario, della somma di € 250,00 oltre accessori di legge.
Il ricorrente deduce di non aver ricevuto il pagamento nonostante la notifica della sentenza presso la sede del Ministero, l’assenza di impugnazione in appello e una successiva richiesta di pagamento. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei requisiti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. La sentenza è stata notificata presso la sede del Ministero il 10 aprile 2019 e non risulta impugnata in appello.
Tra la notifica della sentenza e quella del ricorso in ottemperanza sono trascorsi più di centoventi giorni, come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha allegato di non aver ricevuto le somme e l’amministrazione, pur costituitasi, non ha fornito la prova, su di essa incombente, dell’avvenuta esecuzione.
Il passaggio centrale riguarda l’ambito applicativo del divieto introdotto dall’art. 5 sexies, comma 12 bis, legge n. 89/2001, comma aggiunto dall’art. 1, comma 817, lett. m), legge n. 207/2024. Il Collegio esclude che il credito azionato vi rientri, poiché il titolo è una sentenza di ottemperanza del giudice amministrativo, per la parte relativa alla condanna alle spese in favore del ricorrente quale antistatario.
Per effetto della distrazione delle spese, il ricorrente vanta nei confronti del Ministero un credito proprio e autonomo rispetto a quello che la parte privata assistita vantava originariamente ai sensi della legge n. 89/2001. Il ricorso è dunque fondato e va accolto.
Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia, corrispondendo gli importi indicati, detratto quanto già ricevuto, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e alle spese di notifica. L’esecuzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione. Il Collegio si è riservato la nomina del Commissario ad acta a successiva istanza di parte in caso di perdurante inadempimento, con condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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