Acquisizione gratuita al patrimonio comunale per mancata demolizione: gli effetti sospensivi dell’ordine (TAR Abruzzo n. 511 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del manufatto abusivo e dell’area di sedime, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, consegue alla mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione nel termine di novanta giorni. La sospensione cautelare dell’efficacia dell’ordine di demolizione determina la sospensione del termine per l’ottemperanza, ma la sua revoca fa sì che il termine riprenda a decorrere integralmente dalla data di pubblicazione del provvedimento di revoca. L’esito del giudizio penale che revochi la sanzione accessoria della demolizione non incide sul distinto procedimento amministrativo di accertamento dell’abuso, ormai definito con ordinanza divenuta inoppugnabile, né può ingenerare un affidamento tutelabile nell’esonero dall’obbligo demolitorio.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’atto con cui il Comune aveva accertato l’acquisizione al patrimonio comunale di un manufatto abusivo, conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione loro notificato. Sostenevano di aver confidato, in buona fede, sull’esonero dall’obbligo demolitorio in ragione della sospensione cautelare dell’ordinanza prima disposta dal Consiglio di Stato e della successiva revoca della sanzione penale accessoria della demolizione da parte del giudice d’appello.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che l’ordinanza di demolizione, rimasta ineseguita, determina l’acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio del Comune allo scadere del termine di novanta giorni previsto dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Nella specie, il termine per l’ottemperanza era rimasto sospeso per effetto dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, che aveva temporaneamente paralizzato l’efficacia dell’ordine. Con la revoca di tale misura, l’ordine di demolizione ha ripreso a produrre i propri effetti e da quel momento è ricominciato a decorrere il termine per adempiere.
Alla data del sopralluogo, i novanta giorni erano già decorsi, così che l’effetto acquisitivo si era già verificato ex lege. L’atto comunale impugnato, pertanto, si limita a prendere atto di un trasferimento patrimoniale già prodottosi, senza che possa configurarsi alcun vizio di motivazione.
Quanto alla dedotta buona fede, il Collegio esclude che la revoca della sanzione penale accessoria possa assumere rilievo: essa non interferisce con l’autonomo esercizio dei poteri di vigilanza edilizia del Comune, essendo l’ordinanza di demolizione ormai divenuta definitiva all’esito del giudizio amministrativo. L’affidamento dei ricorrenti non è tutelabile, sia perché l’evento sopravvenuto era improduttivo di effetti sull’obbligo demolitorio, sia perché successivo alla scadenza del termine per provvedere. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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