Requisito dell’assenza di sanzioni disciplinari e vincolo dell’amministrazione nel concorso interno (TAR Lazio n. 4016 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la clausola del bando che richiede, quale requisito di ammissione, di non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria nel triennio precedente alla scadenza del termine di presentazione della domanda è legittima e rientra nella discrezionalità dell’amministrazione di prevedere barriere all’ingresso per incarichi di maggiore responsabilità. Tale clausola non lascia margini di valutazione all’amministrazione, che è vincolata all’esclusione del candidato una volta accertata l’irrogazione di una sanzione rientrante nelle ipotesi previste, senza che rilevi la pendenza di un contenzioso avverso la sanzione stessa, ove questo si sia concluso con sentenza sfavorevole e non impugnata. La disposizione, applicata a tutti i partecipanti, non viola il principio di par condicio né il principio di tassatività della sanzione disciplinare.

Il Fatto

Un vigile del fuoco partecipava alla procedura concorsuale interna, per titoli ed esami, per la copertura di posti per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi, indetta con decreto dipartimentale del 2021. L’amministrazione lo escludeva dal concorso sul rilievo che egli aveva riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria nel triennio precedente, in contrasto con il requisito di ammissione previsto dall’art. 2, lett. c), del bando.

Il candidato impugnava l’esclusione dinanzi al TAR Lazio, deducendo, da un lato, il difetto di motivazione e di istruttoria, non avendo l’amministrazione considerato che la sanzione era stata tempestivamente impugnata dinanzi al TAR dell’Aquila e, dall’altro, l’irragionevolezza e la sproporzionalità della decisione, asseritamente discriminatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, rilevando in via preliminare che il contenzioso instaurato dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione era stato definito con sentenza del TAR dell’Aquila del 2025, non impugnata in appello, che aveva respinto il ricorso. Risultava pertanto infondata la prospettazione della parte ricorrente secondo cui la sanzione era ancora sub iudice e non definitivamente irrogata.

La sentenza ha poi chiarito che l’esclusione era stata disposta sulla base di un’espressa previsione del bando di concorso, che non consentiva all’amministrazione di svolgere alcuna valutazione discrezionale: la lex specialis imponeva l’esclusione del candidato una volta constatata l’irrogazione di una sanzione disciplinare rientrante nelle ipotesi ivi previste, con consequenziale carattere vincolato del provvedimento espulsivo.

Quanto alla dedotta violazione del principio di par condicio, il Collegio ha osservato che la clausola in questione era stata applicata a tutti i partecipanti alla procedura, i quali erano stati sottoposti alle identiche condizioni di partecipazione, restando esclusa ogni discriminazione.

Infine, la clausola del bando è stata ritenuta non irragionevole né sproporzionata, rientrando nella discrezionalità dell’amministrazione la previsione di requisiti di accesso più rigorosi per le selezioni interne riguardanti incarichi di maggiore responsabilità. Il candidato, peraltro, aveva avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa sia nel procedimento disciplinare sia nel successivo contenzioso, conclusosi con sentenza a lui sfavorevole e non impugnata. La particolare peculiarità della vicenda ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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